Il decreto legge n.59/2016 (dl banche) è diventato legge dello Stato dopo la sua conversione. Ne consegue che sono cambiate numerose norme sull’esecuzione forzata,ma non solo. Vediamo punto per punto le novità più importanti. In primis c’è più tempo per i rimborsi da parte degli obbligazionisti truffati dalle 4 banche in risoluzione. Devono sussistere però 3 condizioni per ottenere l’indennizzo:

  • patrimonio mobiliare inferiore a 100mila euro;
  • ammontare del reddito inferiore a 35mila euro (nel 2015 );
  • l’acquisto di azioni e obbligazioni deve essere avvenuto entro il 12 giugno 2014. L'importo dell'indennizzo sarà pari all’80% del valore dei suddetti titoli.

È stato introdotto il patto marciano per i contratti di finanziamento tra imprese e istituti finanziari.

Il periodo di inadempimento è di 9 mesi, e le rate non pagate salgono a 3 anche non consecutive. Se il debitore ha rimborsato l'85% della quota capitale, per l'inadempimento occorrono 12 mesi dal mancato pagamento.

Con il pegno non possessorio l'imprenditore ha la possibilità di offrire a garanzia dei debiti i beni mobili destinati all'esercizio dell'azienda, che continua ad utilizzare quel bene. In caso di inadempienza, deve essere consegnato entro 15 giorni dall'intimazione.

Decreti ingiusti, atto di pignoramento e opposizione

Un’altra importante novità riguarda l'obbligo, per il giudice, anche in caso di opposizione, di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, con riferimento alle somme non contestate.

Le modifiche sono state apportate anche all'articolo 615, 2° comma, c.p.c., riguardo la formula del pignoramento. Nello specifico, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo l’assegnazione o la vendita, salvo che sia fondata su circostanze sopravvenute:

  • nei pignoramenti mobiliari il numero massimo dei tentativi d’asta è 3 per vendere il bene pignorato; altrimenti la procedura si estingue e il bene torna nella disponibilità del proprietario.
  • nei pignoramenti immobiliari il magistrato può disporre, dopo 3 tentativi di vendita con incanto andati deserti, un quarto con ribasso del 50% sulla base d’asta (art. 532, 2° comma, c.p.c).

Il giudice dell’esecuzione deve disporre subito la liberazione dell’immobile pignorato.

Se il debitore non adempie spontaneamente all’obbligo di liberazione della proprietà, si procede all'esecuzione forzata dell’ordine del magistrato. Sono esclusi da tale regola solo i casi in cui l’immobile pignorato sia la 1^ casa di abitazione del debitore.

Il creditore assegnatario di bene ad un altro soggetto deve dichiarare in cancelleria il nome di colui a favore del quale deve essere trasferito l'immobile (art.

590-bis c.p.c).

Le aste devono svolgersi esclusivamente in modalità telematica, sempre che ciò non sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o lo svolgimento della procedura (art. 591, 2° comma c.c). Gli interessati che presentano l'offerta d'acquisto, possono valutare i beni in vendita entro 15 giorni dall'istanza (art. 560 c.p.c.).

Il registro delle espropriazioni e il rent to buy

È stato istituito anche il registro elettronico delle procedure di espropriazione per facilitare la realizzazione di un elenco di tutti i crediti deteriorati, accessibile dalla Banca d'Italia. Viene contemplata la possibilità che qualora si verificasse un inadempimento, il creditore, nel contratto di rent to buy, possa avvalersi del procedimento per convalida di sfratto.

Presso ogni tribunale viene redatto un elenco dei professionisti con competenze in materia di operazioni di vendita dei beni pignorati. L’iscrizione in tale elenco è vincolata all'obbligo di frequentare dei corsi di formazione iniziale. Per altre info di diritto, potete premere il tasto "segui".