Il bollo auto è un tributo regionale. Tutti i proprietari di autoveicoli e motoveicoli immatricolati in Italia, residenti in una specifica regione devono versare tale tassa automobilistica ogni anno. Il pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza. Decorso un anno da quando il bollo auto doveva essere pagato, lo stesso può essere riscosso coattivamente dalla Regione o dall’Agenzia delle Entrate. In tal caso al contribuente sarà notificata un avviso di accertamento o una cartella di pagamento.

Bollo auto 2018: ecco cosa ha detto la giurisprudenza di recente

Per liberarsi dal pagamento del tributo deve intervenire la prescrizione triennale del debito. I 3 anni scadono il 31 dicembre del 3° anno. Ne consegue che chi deve versare il bollo auto 2017 si libera dal debito il 31.12.2020 . Qualora però il contribuente dovesse ricevere, nel 2019 una cartella di pagamento per mancato versamento il bollo auto, il termine della prescrizione si interrompe e si ricomincia da capo. Ovvero tale termine decorre nuovamente a partire dal giorno successivo al ricevimento di ogni atto interruttivo. La prescrizione si realizza quindi nel 2022. E’ necessario però la notifica di una diffida, una cartella esattoriale o una intimazione con raccomandata o una Pec.

Sul punto è intervenuta anche una recente sentenza della Cassazione a Sezione Unite che ha ribadito altresì come la mancata impugnazione della cartella di pagamento dopo i 60 giorni dalla notifica non fa diventare decennale il termine di prescrizione come ha sempre sostenuto l’agenzia delle entrate. Pertanto, a seguito della notifica di ogni eventuale atto interruttivo il diritto alla riscossione sopravvive di 3 anni in 3 anni.

Termine triennale di prescrizione del bollo auto: resta uguale anche se c’è l’atto interruttivo

Un'importante conferma di tale tesi giurisprudenziale arriva anche da una recente sentenza, la n. 802/12/18. della Ctr di Palermo che ha stabilito come la prescrizione triennale non cambia mai. Stesso discorso vale se il contribuente fa scadere il termine perentorio stabilito per impugnare o opporsi ad un atto di riscossione.

L’importante principio di diritto che si applica anche ai crediti di tutti gli enti locali è anche il seguente: l’irretrattabilità del credito contributivo, a seguito dell’inerzia del contribuente che non impugna la cartella non determina la conversione del termine di prescrizione.