Con la legge di bilancio 2018 si sono introdotte delle novità in materia di crediti esattoriali che interessano anche i pensionati. Nel dettaglio, per assicurare la riscossione dei crediti esattoriali la PA può effettuare un blocco dei pagamenti fino alla soglia di 5mila euro. Spieghiamo meglio quindi quali effetti avrà tale misura partendo proprio dalla recente circolare Inps del 12.03.2018 n.1085. Tale circolare precisa innanzitutto che sarà concesso più tempo all’Agenzia delle entrate riscossione per procedere al pignoramento: non più 30 giorni ma 60 giorni.

In questo arco temporale, quindi, la PA sospende l’ordinativo di pagamento in favore del contribuente interessato. Procede quindi a chiedere all’Agente della Riscossione se il contribuente beneficiario è debitore di somme per l’omesso pagamento di una o più i cartelle di pagamento. L’agenzia delle Entrate riscossione risponde entro 5 giorni e in caso di risposta positiva ha 60 giorni di tempo per attivare la procedura di riscossione. Tale termine serve sia a consentire la notifica dell’atto di pignoramento sia a permettere al privato inadempiente di adempiere. Il blocco resterà per 2 mesi dalla comunicazione del debito da parte dell’agente di riscossione alla PA se l’ordinativo di pagamento a cui si riferisce è stato emesso a partire dal 1/03/2018, ma anche per ordinativi emessi prima, se i 30 giorni non sono ancora trascorsi alla medesima data.

Blocco della pensione a chi non paga le cartelle esattoriali: i dettagli

Per quanto riguarda la categoria dei pensionati, invece, coloro che hanno maturato debiti con l’Agenzia Entrate Riscossione per cartelle di pagamento non saldate, possono vedersi sospesi gli accrediti della pensione in loro favore. Sarà infatti l’Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia, a verificare e controllare i debiti erariali superiori a 5mila euro, ma anche inferiori a tale limite (e non più 10.000).

Ecco quindi che una volta verificato ciò la prestazione viene accantonata e il relativo pagamento della pensione sospeso per un massimo di 60 giorni. In detto termine, anche in questo casi l’Agente della riscossione può attivare la procedura di pignoramento. Stesso discorso vale non solo per le pensioni ma anche per le indennità di fine rapporto e di fine servizio.

Restano salve le prestazioni assistenziali, le rendite Inail e le prestazioni erogate per conto di altri soggetti.

Evidenziamo che benché l’Inps, in tali casi, possa quindi non erogare l’assegno pensionistico, deve comunque rispettare dei limiti. Ovvero deve essere accantonata solo una parte della pensione pari ad una volta e mezzo l’assegno sociale. Il massimo pignorabile è quindi 1/5, detratto il minimo vitale. Nel caso non vengano rispettati tali limiti di pignorabilità, il pensionato può comunque sempre rivolgersi ad un avvocato e fare ricorso mediante un'opposizione all’esecuzione. Un’eventuale ricorso in autotutela non sospende di certo i termini per il ricorso al giudice.