Come spiega una circolare Inps dei giorni scorsi è ormai operativo il reddito di libertà. Si tratta di una misura a sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, al fine di favorire - attraverso l’indipendenza economica - percorsi di autonomia e di emancipazione delle vittime di violenza in condizione di povertà.
Cosa è il reddito di libertà
È ormai dal 17 dicembre 2020 che, con l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato introdotto il "reddito di libertà", una misura economica destinata alle donne vittime di violenza, con figli o senza figli minori, che siano seguiti da un centro antiviolenza riconosciuto e che abbiano iniziato il percorso di fuoriuscita dalla situazione di vittime di violenza.
La misura per contrastare la dipendenza verso il fenomeno della violenza alle donne prevede un contributo economico massimo di 400 euro mensili concesso in un'unica soluzione per un massimo di 12 mesi, volto a premettere un'autonomia abitativa nell'immediato oltre che a garantire il normale percorso scolastico dei figli.
La misura concessa è cumulabile con altre iniziative di sostegno al reddito e ne sono destinatarie tutte le donne residenti nel territorio italiano o che abbiano un valido permesso di soggiorno o lo status di rifugiate.
Requisiti di accesso e compatibilità con altre misure
Con la circolare del 8 novembre 2021, n. 166, l'Inps spiega nel dettaglio la disciplina del reddito di libertà.
Tutte le donne residenti in Italia, equiparate anche le donne con lo status di rifugiate politiche o con lo status di protezione sussidiaria, vittime di violenza, in situazione di povertà, posso attingere al “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” che ha visto stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n.
223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006).
La richiesta va presentata in maniera telematica dalla diretta interessata o da un delegato. Al fine di favorire il facile accesso alla domanda di ammissione al beneficio, l'Inps ha predisposto una specifica piattaforma direttamente collegata ai Comuni nel territorio dello Stato italiano che saranno abilitati a inviare le istruttorie.
La compilazione della richiesta dovrà avvenire esclusivamente con gli specifici moduli predisposti dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps), consegnati debitamente compilati al proprio comune di residenza che avrà cura di trasmetterla in maniera telematica all'Istituto. Da sottolineare che la misura economica è compatibile con tutti gli altri contributi sociali ed economici a sostegno del reddito (RdC, Naspi, CIG, REM, ANF ecc.). Il contributo sarà concesso solo ed esclusivamente mediante bonifico bancario o postale al codice iban intestato al soggetto richiedente indicato sull'istanza presentata.
Iter per l'assegnazione
L'istanza del reddito di libertà, che è possibile presentare anche in autonomia, dai soggetti provvisti di identità digitale (Spid), tramite il sito istituzionale dell'Inps, subirà una prima verifica formale dei dati dichiarati e superata la procedura automatica di controllo, che il sistema indicherà con la definizione di "accolta", verrà acquisita la domanda che sarà inoltrata agli uffici competenti per l'istruttoria e per l'assegnazione del beneficio.
Qualora per insufficienza di fondi, non venisse erogato l'importo riconosciuto assegnato, la richiesta rimarrà in sospeso fino alla concessione del contributo spettante.
La richiesta presentata tramite il canale telematico può essere annullata o rettificata qualora ci fossero delle variazioni nei dati dichiarati. Da notare che il contributo in questione è esente da imposte sul reddito delle persone fisiche in quanto contributo erogato da un ente assistenziale.