Ogni professionista ha l'obbligo di iscriversi ad un ente di previdenza sociale e di versare i contributi a fini pensionistici. Finora gli avvocati percipienti un reddito inferiore a 10.300€ hanno potuto scegliere se iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense o alla gestione separata Inps. I più facoltosi sono soliti propendere per la prima soluzione, basata su un obsoleto meccanismo retributivo, che obbliga al pagamento annuale della somma non inferiore a 3.800,00€ a titolo di contributo soggettivo, integrativo e di maternità.
La maggior parte, invece, ha preferito la seconda, più equa, che prevede una contribuzione proporzionata al guadagno conseguito nel corso dell'anno, in ossequio al principio di progressione contributiva espresso dall'art. 53 Cost. Questa possibilità di scelta tra i due enti previdenziali è venuta meno con il regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 della l. n.274/2012, emanato dal Comitato dei Delegati della C.N.P.A.F. nella seduta del 31/1/2014.
Il suddetto testo normativo obbliga l'iscritto all'Albo alla contestuale iscrizione alla Cassa Forense. Un onere economico insostenibile da migliaia di avvocati che tra assicurazioni obbligatorie, software per il processo telematico, banche dati, riviste giuridiche per l'aggiornamento professionale, canoni di locazione per gli studi professionali, tentano di sopravvivere nell'attesa di affermarsi sul mercato.
Meta ancora più difficile, visto l'innegabile periodo di crisi cui si somma l'aumento dei costi della giustizia, finalizzato a svuotare le aule dei tribunali (che per gli avvocati si traduce in un numero calante di possibili clienti).
Vero è che, se le nuove disposizioni saranno confermate, sarà possibile avvalersi del periodo di contribuzione agevolata per i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa, che obbligherà il "povero" neo avvocato a versare per i primi 5 anni una cifra pari a 850,00€, aumentata fino a 1.200,00€ per i successivi 3 anni.
Ma colui che, percependo un reddito inferiore ai 10.300,00€, usufruirà di tale agevolazione, si vedrà riconosciuto un periodo di contribuzione di soli 6 mesi. Con la conseguenza che una contribuzione agevolata di 8 anni equivarrà ad una ordinaria di 4 anni. Per aspirare, un giorno, a percepire una pensione al limite di quella sociale.
È evidente che non v'è alcuna proporzionalità tra contributi da versare e reddito percepito. Normativa ancora più singolare, se si considera che il professionista con un reddito inferiore ai 4.800,00€ può iscriversi al Centro per l'impiego: ci si chiede, allora, come possa un disoccupato, sebbene avvocato, essere obbligato a versare contributi per una somma maggiore di quella dichiarata ai fini IRPEF. In spregio non solo ai citati principi di proporzionalità e progressività contributiva, ma anche ai principi che sancisono la libertà di iniziativa economica, il divieto di discriminazione nell'accesso alla professione e la libera concorrenza.
Sui social network i giovani professionisti discutono, allarmati dal permanere di vecchi privilegi che ostacolano l'accesso alla professione, e sperano nell'accoglimento della richiesta rivolta al Ministro del Lavoro di sospendere il procedimento di approvazione del citato regolamento, auspicando l'apertura di un dialogo con le parti interessate.
Anche il M5S si è schierato dalla parte dei giovani avvocati: finalmente la loro voce (e quella di chi scrive) si ode in Parlamento. Dove, però, pullulano sordi che non vogliono udire.