Con l'imminente pubblicazione del bando Tfa 2014 II ciclo, prima di inoltrare domanda di partecipazione, è necessario valutare anche la sede di frequenza del percorso abilitante nel caso si dovesse risultare vincitori. In caso di chiamata per una supplenza e di rinuncia per motivazioni legate alla difficoltà di frequenza del corso di abilitazione, infatti, potrebbero essere applicate delle sanzioni.
Tfa: scelta sede
Durante il Tirocinio Formativo Attivo è possibile che il docente sia chiamato per un incarico di supplenza, dovendo scegliere se accettare o rifiutare in base alla fattibilità della sede in cui frequenta il corso di abilitazione.
Per questo motivo, prima di presentare domanda per la partecipazione ai test preselettivi del bando fa 2014 II ciclo, è di fondamentale importanza valutare la comodità della sede, con la possibilità di scegliere anche gli Atenei di riserva nel caso in cui non ci siano posti disponibili nella prima sede scelta.
È comunque importante sapere che la scelta della sede per la frequenza del percorso abilitante Tfa non è garanzia di permanenza, considerando che il candidato vincitore di concorso può essere assegnato d'ufficio in altro Ateneo della stessa regione per la stessa classe di concorso per la quale si intende ottenere l'abilitazione. Il trasferimento di sede è adottato nel caso in cui siano presenti candidati idonei non rientranti nel numero di posti assegnati ad un Ateneo e risulti disponibilità in uno degli altri Atenei indicati indicati dal candidato in fase di presentazione della domanda di partecipazione.
Rinuncia incarichi di supplenza: sanzioni
In caso di rinuncia di un incarico di supplenza conferito dalle graduatorie di circolo e di istituto, il docente aspirante è soggetto a sanzioni riferibili all'anno in corso, senza alcun effetto negli anni successivi. Nel caso in cui un aspirante candidato inoccupato rinunci a un incarico di supplenza, alla proroga o conferma per due volte nello stesso istituto scolastico è prevista la collocazione in coda nella relativa graduatoria di III fascia.
In caso di mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione, l'aspirante perde la possibilità di conseguire supplenze per lo stesso insegnamento in tutti gli istituti scolastici in cui è incluso nelle graduatorie; altresì, in caso di abbandono del servizio, l'aspirante perde a possibilità di conseguire altri incarichi di supplenza per tutte le graduatorie di insegnamento.