Una nota Miur del 18 giugno 2014 conferma la possibilità di proroga dei contratti di supplenza per il personale docente e Ata impegnati nello svolgimento degli scrutini e degli Esami di Stato. La richiesta di proroga deve essere inoltrata dai dirigenti scolastici entro il termine del 30 giugno. Le disposizioni non invalidano quelle dell'anno precedente, con nota del 2010, e restano invariate per tutto il personale della Scuola. La nota Miur ha valenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Proroga contratto supplenze: nota Miur

Con la nota ministeriale 18 giugno 2014, prot. n. 2142, con oggetto "Contratti per supplenze di personale scolastico - Proroghe", il Ministero della Pubblica Istruzione conferma la possibilità del personale della scuola di ottenere la proroga del contratto di lavoro sottoscritto nella propria istutuzione scolastica, nei casi di effettivo bisogno nell'organico nei mesi di luglio e agosto. La proroga del contratto di lavoro e di supplenza deve essere stipulato nel caso di docente o personale Ata impegnato nello svolgimento delle procedure di suppletive di scrutinio o degli Esami di Stato necessari nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.



La nota Miur, firmata dal Capo Dipartimento Luciano Chiappetta, conferma per l'anno scolastico 2013-2014, la validità delle istruzioni già pubblicate negli anni scolastici precedenti con nota 5986 del 17 giugno 2010, in materia di proroga dei contratti di incarico di supplenza, nel caso di effettiva necessità nell'organico dell'istituzione scolastica in cui il docente o il personale Ata, amministrativo o tecnico, abbia stipulato un primo contratto lavorativo (scrutini e esami).

La nota Miur del 18 giugno 2014 trova applicazione nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha valenza non solo per le procedure di scrutinio ma anche nello svolgimento di corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba necessariamente ricorrere alla chiamata di un supplente con contratto di lavoro temporaneo.

Proroga contratto supplenze: a chi richiederla

La disposizione dei contratti di proroga al personale Ata sarà effettuata dai Direttori degli Uffici Solastici Regionali, (USR) che potranno autorizzare le richieste dei dirigenti scolastici pervenute entro la data del 30 giugno 2014. I dirigenti scolastici possono infatti fare domanda di proroga di contratto supplenza per i docenti impegnati negli esami e scrutini finali in una o più classi in cui durante l'anno scolastico hanno svolto servizio.



Nella nota Miur, si evidenza che le proroghe dei contratti di incarichi di supplenza sottoscritte fino al termine delle attività didattiche oggetto del contratto da parte del personale docente, personale Ata, personale amministrativo e tecnico, neo immissi in ruolo con decorrenza giuridica dal 01/09/2013 e decorrenza economica dal 01/09/2014 devono essere considerate al fine di permettere il superamento del periodo di prova tramite la maturazione del servizio utile.