Possibilità per il docente che non può presentarsi personalmente per la scelta della sede in occasione dell'immissione in ruolo 2014/2015 di delegare un terzo senza perdere il ruolo. Il delegato deve presentare un modulo delega per la scelta sede compiliato e firmato dal docente avete titolo all'immissione in ruolo. Il docente può anche rinunciare all'assunzione o all'immissione in ruolo con la stessa procedura di presentazione del modulo di rinuncia. In caso di mancata accettazione dell'incarico di nomina in ruolo, il docente incorre nella decadenza di nuova nomina, ovvero immissione in ruolo dalla stessa graduatoria dalla quale è stata richiesta assunzione o immissione.
Immissioni in ruolo: delega o rinuncia
Nel caso in cui non si abbia la possibilità di presentarsi personalmente nella sede di convocazione per la scelta della sede dell'immissione in ruolo, l'aspirante può compilare e firmare un modello delega e segliere una persona di sua fiducia per sostituirlo nell'incarico. Il candidato può presentarsi direttamente nel luogo scelto per sottoscrivere l'immissione in ruolo esibendo il modulo delega sottoscritto dal docente ce ha ricevuto la nomina in ruolo. Con la presentazione del modello delega e la scelta di un terzo per la scelta della sede di immissione in ruolo, il docente ha la possibilità di non perdere il ruolo.
Al personale destinatario di immissione in ruolo è assegnata una sede provvisoria per l'anno scolastico 2014/2015 per permettere l'attribuzione della sede definitiva con la partecipazione alle operazioni di mobilità dell'a.s. 2015/2016. La scelta della sede provvisoria a livello provinciale è assegnata in priorità al personale ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 33 della Legge 104/1992, con precedenze riconosciute dalle condizioni stabilite con il contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.
Allo stesso modo, il docente può anche scegliere di non accettare l'assunzione e/o l'immissione in ruolo, presentando il modello di rinuncia presso la sede in cui è stato convocato. La mancata accettazione della nomina in ruolo entro il termine stabilito comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale è stato conferito l'incarico oltre al diritto ad essere immessi in ruolo ai sensi dell'art. 436 del Testo Unico (D.L 297/94).