E' ormai accertato il quotidiano utilizzo del registro elettronico nelle classi della Scuola italiana: i docenti dovranno adeguarsi, ed anche in fretta, alla nuova metodologia di compilazione, giorno per giorno, delle pagine web online. E' di fondamentale importanza evitare di aggiornare in ritardo l'annotazione delle attività scolastiche sul registro elettronico e, soprattutto, attenersi ad alcune regole per non incorrere in imprudenze che comportano la responsabilità penale del proprio operato. A dire il vero, il sistema scolastico non è completamente attrezzato per l'utilizzo al cento per cento del solo registro elettronico: in alcune scuole internet funziona male o non c'è proprio, motivo per il quale molti docenti hanno deciso di utilizzare anche un registro cartaceo personale o condiviso con gli altri professori per raggirare gli inconvenienti della rete.

Tuttavia non mancano i dubbi: è permesso avere un secondo registro cartaceo, oltre a quello elettronico? Ed in caso di malfunzionamento di quest'ultimo, che valore assume il registro cartaceo?

Scuola, docenti rischio di responsabilità penale per incoerenza tra registro elettronico e registro cartaceo

Giova ricordarlo che il registro, cartaceo o elettronico che sia, ha la finalità di consentire al docente, pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, di comporre certificazioni nelle quali quanto dichiarato dal docente stesso assume fede privilegiata. Tali certificazioni documentano il procedimento didattico e di apprendimento, registrando la frequenza scolastica, l'argomento delle lezioni e i risultati delle verifiche.

Nel caso in cui nella scuola non vi sia proprio la rete internet o nel momento in cui il registro elettronico messo a disposizione dei docenti (quasi sempre si tratta di tablet, ma può trattarsi anche di una postazione pc a disposizione dei docenti) non può essere utilizzato perché la rete funziona male, si renderà necessario utilizzare un registro cartaceo.

Ma l'utilizzo di un registro cartaceo (che potrebbe essere anche una comune agenda) è una prassi che i docenti potrebbero reputare necessaria per appuntarsi presenze, assenze, voti e argomenti della lezione, salvo poi riportare, con calma e a distanza di tempo, magari anche a casa, il tutto sul registro elettronico, con il prevedibile risultato di trovarsi con ritardi e annotazioni non sempre precise o affidabili.

Tale procedura, pertanto, è da sconsigliare pienamente in quanto, in caso di incongruenza tra quanto riportato sul registro elettronico e quanto annotato su quello personale cartaceo, il docente potrebbe incorrere nella responsabilità prevista dal codice penale all'articolo 479 che prevede la falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale nel compimento di atti pubblici.