Il nuovo anno scolastico è iniziato e con esso la possibile girandola dellesostituzioni del personale di ruolo, docente e non docente, che per svariati motivi non ha potuto prendere servizio regolarmente. Molti sono, allora,i precari che devono tamponare le svariate situazioni in assenza del personale titolare. Molti sono coloro che magari pur avendo già acquisito esperienza didattica o amministrativa, spesso però sono in difficoltà nel conoscere, oltre ai propri doveri anche i propri diritti, in particolare in materia di congedi o richieste di permessi.
Ritenendo di fare cosa utile, di seguito diamo delle semplici ed utili indicazioni dei diritti e su come poterne usufruire, pur essendo "supplenti".
Quali le possibilità di poter usufruire di permessi giornalieri o di lunga durata?
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al personale assunto in situazione giuridica di precarietà e cioè a Tempo determinato, possono essere concessi permessi brevi fino ad un massimo di 2 ore con l'obbligo del recupero entro i due mesi successivi e, comunque, entro la scadenza della nomina;
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3 giorni all'anno retribuiti per assistere il coniuge, anche legalmente separato, o un parente anche non convivente o un componente la famiglia anagrafica in caso di provata infermità grave;
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fino a due anni di congedo non retribuito per gravi motivi personali o della propria famiglia, nonché dei portatori di handicap, anche se non conviventi; anche ai fratelli e sorelle di soggetti portatori di handicap, in caso di decesso dei genitori, viene data la possibilità di fruire di "congedi straordinari";
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15 giorni continuativi,retribuiti, per matrimonio;
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6 giorni di permesso non retribuito;
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8 giorni di permesso, non retribuiti per concorsi o esami,
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3 giorni di permesso retribuito in caso di lutti per perdita del coniuge o di parenti entro il secondo grado.
E in caso di assenze per malattia?
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Il personale assunto per l'intero anno scolastico con incarico direttamente dall' Ufficio Scolastico Territoriale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico. In ciascun anno scolastico la retribuzione viene corrisposta:
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per intero nel primo mese di assenza;
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al 50% nel secondo e terzo mese;
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per i rimanenti 6 mesi: conservazione del posto senza assegni e con interruzione dell'anzianità di servizio.
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Gli operatori scolastici (ATA o Docenti) con nomina della scuola per supplenze temporanee hanno diritto alla conservazione del posto fino a 30 giorni all'anno, con retribuzione al 50%.
E per la richiesta di ferie come ci si comporta?
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le ferie sono calcolate in proporzione al servizio prestato. Devono essere godute, però, durante i periodi di interruzione dell'attività didattica. In caso di non fruizione, perché non richieste, verranno pagate alla cessazione dell'incarico.