Introdotta una nuova misura a sostegno del reddito per quei lavoratori che abbiano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.): si tratta di una indennità di disoccupazione da corrispondere mensilmente, denominata Dis-Coll (disoccupazione e collaborazione), prevista dal decreto firmato il 24 dicembre scorso. Lo stesso decreto ha riformato anche la nuova ASPI 2015: qui tutti i requisiti e la modalità per inoltrare domanda all'Inps.

Al momento è prevista solo in via sperimentale ed in sostituzione della indennità percepita "una tantum" dai lavoratori con contratto a progetto: si tratta della indennità di disoccupazione prevista dall'art.

2, commi 51-56, L. 92/2012 (legge Fornero) a favore dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, con un reddito complessivo fino ad € 20.220 nel 2013 ed operanti in regime di mono committenza ed iscritti, naturalmente, alla gestione separata Inps.

Beneficiari

I lavoratori che possono beneficiare di questa indennità di disoccupazione sono, appunto, quelli con contratti co.co.co (a progetto o meno), iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps e che non abbiano partita Iva. Per poter usufruire dell'indennità è necessario trovarsi in stato di disoccupazione nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015.

Requisiti

    Possono fare richiesta della prestazione economica coloro che posseggono i seguenti requisiti:
      • trovarsi in stato di disoccupazione al momento della domanda;
      • avere almeno 3 mesi di contribuzione tra il 1 gennaio dell'anno precedente e il giorno della cessazione del rapporto di lavoro;
      • avere almeno un mese di contribuzione nell'anno in cui perde l'occupazione.

      Il sussidio di disoccupazione è calcolato in base al reddito imponibile, tenendo conto della contribuzione versata in virtù del rapporto di collaborazione prestato nell'anno in cui si verifica la cessazione del lavoro ed in quello precedente, frazionato per il numero dei mesi di contribuzione effettivamente versati.

      L'importo della Dis-Coll è pari al 75% del reddito mensile percepito durante il rapporto di collaborazione (se la mensilità ammontava fino ad € 1.195); se, invece, lo stipendio mensile era superiore ad € 1.195, allora l'indennità è aumentata del 25% della differenza tra l'importo percepito come retribuzione e reddito mensile. Ad ogni modo la prestazione non può superare l'importo di 1.300 euro mensili. Dal 5° mese, l'indennità viene poi ridotta del 3% per ogni mese successivo. Nel caso in cui il beneficiario della prestazione decida di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, oltre a darne comunicazione all'Inps, la Dis-Coll viene ridotta dell'80% se dalla medesima attività deriva un reddito che non superi quello previsto per la conservazione dello stato di disoccupazione (ovvero il limite di € 4.800 in caso di lavoro autonomo).

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