Il Ministero della pubblica Istruzione chiarisce alcuni punti i materia di concessione dei permessi per il diritto allo studio destinati ai candidati che dovranno frequentare i corsi di abilitazione all'insegnamento (Tfa) e in materia di richieste di nulla osta in entrata e in uscita. Il testo integrale dei chiarimenti Miur è consultabile nel sito ufficiale del Tirocinio Formativo Attivo, pubblicato con nota n. 0020175 in data 29 dicembre 2014. Tra gli altri punti chiariti dal Miur è possibile trovare le informazioni utili a riguardo di possibilità di congelare la propria iscrizione al Tfa in caso di problemi di salute, maternità e altre problematiche legate alla necessaria frequenza di un progetto di dottorato in Italia o all'estero.
Tfa 2014: permessi per il diritto allo studio
In base agli stessi criteri e parametri adottati nell'ambito di conseguimento del titolo di abilitazione con il pas, i docenti che si trovino in servizio e nella situazione di dover frequentare le lezioni del Tfa 2014 II ciclo, il Miur ha stabilito che saranno le istituzioni scolastiche stesse a permettere la fruizione dei permessi per il diritto allo studio assegnati in un numero di ore pari a 150. Gli insegnanti dovranno dunque presentare domanda al dirigente scolastico per ottenere fino a 150 ore di permessi di diritto allo studio per la frequenza e la stessa preparazione necessaria al conseguimento del titolo di abilitazione. I permessi di diritto allo studio decorrono dal 01/01/2015 (in questo caso) ovvero per anno solare e per ogni regione prevedono una scdenza differente: è dunque necessario collegarsi al sito ufficiale dell'Usr della propria regione o al singolo Ufficio scolastico e consultare gli avvisi sui termini di scadenza degli stessi.Tfa 2014: richieste nulla osta entrata e uscita
Nella stessa nota del 29 dicembre 2014, il ministero chiarisce che le richieste di nulla osta in entrata e in uscita pervenute agli USR (Uffici scolastici regionali) per motivi sopraggiunti di seguito all'iscrizione al Tfa sono rimesse alla loro valutazione discrezionale, solo nel caso in cui siano debitamente e opportunamente motivate. Il trasferimento richiesto con la presentazione della domanda di nulla osta in entrata o in uscita (per altra Regione) può essere effettuato esclusivamente previo un accordo degli Atenei di partenza e di destinazione (entrambi accreditati per l'organizzazione e gestione delle lezioni del secondo ciclo del Tfa). L'operazione comporta il trasferimento del posto del corso Tfa. Sul sito Cineca è possibile consultare il testo integrale della nota Miur di chiarimento in materia del secondo ciclo del Tirocinio formativo Attivo, dove è possibile visionare i dettagli su iscrizione e gli altri punti su cui il ministero ha trasmesso i chiarimenti.
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