Una delle principali perplessità per la giornata di sciopero indetta il 5 maggio è quella dello svolgimento delle prove Invalsi, previste per tale date nella Scuola primaria. I docenti che hanno espresso la volontà di aderire allo sciopero si chiedono se il dirigente scolastico abbia il consenso di spostare le prove e/o avviare una forma di 'precettazione' sul personale docente che si assenta invalidando l'Invalsi. Per comprendere meglio come comportarsi in caso di sciopero o di non adesione e presa di servizio qui di seguito i dettagli del regolamento in relazione all'accordo attuativo della Legge 146 del 1990 in cui il DS è tenuto eslusivamente a organizzare un contingente per assicurare il servizi minimi.



Invalsi: il DS può precettare un docente assente?

Il docente che aderisce allo sciopero del 5 maggio e non si presenta a lavoro non permettendo la somministrazione delle prove Invalsi come previsto in tale data per la scuola primaria non può essere precettato in quanto esercita esclusivamente il suo diritto allo sciopero. Il docente che intende scioperare il 5 maggio non è tenuto a dare comunicazione preventiva al DS, anche se il dirigente può trasmettere comunicazione di servizio con la richiesta di esprimere in anticipo la volonta o meno di adesione, senza la pretesa di ottenere la produzione di un documento che attesti l'assenza del docente in quella giornata. Rispondere alla comunicazione del DS in materia di adesione o meno dello sciopero è dunque a discrezione del docente stesso. Per questi motivi un insegnante non può essere precettato per l'invalidazione della prova Invalsi per motivi di sciopero.



In relazione all'accordo attuativo della Legge n. 146/90, con allegato del CCNL 1998/2001, nella giornata di proclamazione di uno sciopero del personale docente e ata, è compito del dirigente scolastico individuare un contingente per assicurare i servizi minimi secondo quanto previsto nel contratto d'istituto e ai sensi dell'art. 6 c. 2 lett. l del CCNL del 2007) e le prove Invalsi non sono comprese tra 'i servizi minimi' indicati nel regolamento sopra indicato. Il DS non può precettare un qualsiasi insegnante non presente in servizio perché aderente allo sciopero, anche nel caso in cui le prove Invalsi nella scuola primaria non possano essere somministrate per mancanza di personale. Il dirigente infatti non può richiedere ai docenti non scioperanti di sostituire un collega, anche se della stessa materia, e non può richiedere lo svolgimento di un numero di ore superiore rispetto a quelle indicate nel calendario individuale per la data del 5 maggio.

Cosa accade al DS che non rispetta il regolamento?

Come detto sopra, il dirigente scolastico, in caso di sciopero, ha il compito di organizzare le attività didattiche con il contingente non scioperante ma solo con il fine di assicurare i servizi minimi, che non comprendono le prove Invalsi. Nessun insegnante scioperante può essere richiamato a svolgere una qualsiasi attività e il DS non può spostare la somministrazione delle prove o richiedere la presentazione del personale in altro momento della giornata del 5 maggio (turno mattutino o turno pomeridiano). Se il dirigente scolastico non rispetta il regolamento in materia di sciopero incorre in sanzioni ai sensi della Legge 300/70 art.28, in cui tali comportamenti sono indicati antisindacali. Per chi volesse leggere la normattiva in materia di tutela della libertà di sciopero, può consultare il seguente indirizzo: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300!vig= Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.