Con ordinanza 28/01/2015, il Tribunale di Ivrea ha respinto il ricorso presentato dal dipendente di una Società, che chiedeva di vedere dichiarata l'illegittimità del licenziamento, intimatogli con una missiva del giugno 2014, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento dell'indennità risarcitoria ex lege. Il motivo del contendere aveva preso il via nel 2012. Con Sentenza 54/2014, il Tribunale di Ivrea aveva accolto le domande del ricorrente e lo stesso era stato reintegrato. Soddisfatto della vittoria, il Signor X pubblicava sul proprio profilo di Facebook la lettera di riammissione in servizio, accompagnata da una serie di insulti rivolti ai superiori, non facendo mancare commenti non proprio eleganti nei confronti delle colleghe, apostrofate per l'occasione con il moderno acronimo "milf".

Da qui il motivo del nuovo licenziamento e il compito del Giudice di appurare se la condotta posta in essere dal dipendente fosse da considerare tanto grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. I reiterati insulti rivolti ai superiori, ma soprattutto quelli nei confronti delle colleghe, sono stati valutati assolutamente gravi, denotando la volontà del ricorrente di diffamare sia la società, sia gran parte degli altri dipendenti. I post incriminati, rimasti pubblicati circa due settimane e potenzialmente visibili dal circa miliardo di utenti del social network, sono stati rimossi solo in seguito ad una diffida del datore di lavoro. Quello che maggiormente ha convinto il Giudicante è stato l'utilizzo dell'acronimo "MILF", tanto da invitarlo ad una ricerca sul sito Wikipedia, scoprendo che il termine è ormai divenuto sinonimo di "pornostar al termine della carriera", con evidente caratterizzazione negativa.

Come se non bastasse, il Signor X ha aggravato la sua posizione accompagnando l'acronimo anche con battute pesanti sulla scarsa attività sessuale delle colleghe che, pur essendo, diciamo così, dedite al meretricio, avrebbero dovuto sborsare somme di denaro per trovare uomini compiacenti.

La decisione del Giudice

E quest'insulto sessista, cui sono state oggetto le dipendenti della Società, proprio non è piaciuto al Giudice, che, non riuscendo ad intravedere una qualche giustificazione alla condotta dell'attore, ha accertato la gravità dei fatti contestati, affermando la sussistenza della giusta causa posta a fondamento del licenziamento e condannandolo al pagamento delle spese processuali.

L'ordinanza in esame, che conferma l'orientamento giurisprudenziale del licenziamento per giusta causa per post denigratori nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei confronti delle dipendenti dell'azienda (vera novità), è di rilevante interesse, confermando l'ingresso nelle cause di lavoro di post e commenti sui social network inseriti on line dai lavoratori.

Nel caso in esame, oltre ai profili penali su cui soprassediamo, ve ne sono anche in relazione al risarcimento del danno, non solo nei confronti delle persone ingiuriate, ma anche in relazione all'immagine ed alla reputazione dell'azienda.

Social media policy

In un'era così "social", sarebbe il caso che ogni datore di lavoro si avvalesse di una "social media policy" (politica dei social media), attraverso una serie di regole che chiarissero le opportunità offerte dall'uso dei media in ottica aziendale, che definissero il rapporto tra dipendenti e social media in termini di modalità d'uso compatibili con le norme del rapporto di lavoro e che rappresentassero una risorsa per il lavoro quotidiano, senza brutte sorprese.