A poco più di una settimana dall'appuntamento alla Camera per la riforma della Scuola, tornano a far parlare di sè i principi di incostituzionalità del disegno di legge renziano. A porre in evidenza la questione è Alberto Lucarelli, Ordinario di Diritto Costituzionale Università di Napoli Federico II - Dipartimento di Giurisprudenza dalle pagine del sito de 'Ilfattoquotidiano.it'. In particolar modo, si pone l'accento su come il provvedimento legislativo contenga al suo interno scelte discrezionali capaci di ripercuotersi sui diritti di una pluralità di soggetti.



Buona Scuola e alternanza scuola-lavoro: non facoltativa ma obbligatoria

Lucarelli contesta il fatto che sia stato negato alle opposizioni di svolgere il proprio ruolo su questioni di dubbia costituzionalità, come ad esempio nel punto riguardante l'alternanza scuola-lavoro: nella riforma, in pratica, si parla di obbligo di 'esperienza lavorativa' e non di mera possibilità. Tutto ciò va in contrasto con il diritto di 'solo' studio e di una valutazione strettamente legata al percorso scolastico dello studente. 

Riforma scuola e preside sceriffo: diritti al lavoro e all'uguaglianza

Un altro punto, tra i più contestati, è quello riguardante il cosiddetto 'Preside sceriffo'. Partendo dal presupposto che attualmente sono i vincitori di concorso a scegliere, in base al loro posto in graduatoria, la loro cattedra secondo quelle disponibili nella regione, la riforma Buona Scuola prevede, invece, che sia il dirigente a proporre incarichi triennali per coprire i posti dell'istituzione scolastica a lui affidata. Non solo. 
La riforma Renzi-Giannini autorizza il dirigente all'utilizzo di docenti in classi di concorso diverse da quelle per cui hanno ottenuto l'abilitazione a condizione di possedere dei titoli di studio validi per l'insegnamento in quella determinata disciplina.

Lucarelli considera tali poteri come lesivi di diritti costituzionalmente garantiti ovvero il diritto al lavoro, all'uguaglianza, all'imparzialità nell'agire amministrativo e al buon andamento.

Scuola, valutazione docenti e merito: condizionamenti e pressioni sulla libertà d'insegnamento

Un altro aspetto di incostituzionalità della Buona Scuola è rappresentato dalla valutazione dei docenti che possono essere condizionati, nella loro attività didattica, dalla scelta effettuata dal preside e, di conseguenza, soggetti a forme di pressione e di adeguamento alla sua volontà. 
Tutto ciò andrebbe in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione che riguarda la libertà d'insegnamento.
Analogo discorso va fatto, secondo Lucarelli, riguardo all'aspetto legato ai premi, visto che il giudizio di una commissione, che potrà includere anche genitori e studenti, potrebbe condizionare la serenità dello svolgimento del lavoro del docente. I professori si troveranno ad essere valutati da coloro che valutano loro stessi.

Riforma scuola e autonomia finanziaria: disparità tra i vari Istituti

Un ultimo aspetto riguardante l'incostituzionalità della riforma Buona Scuola riguarda l'autonomia 'finanziaria' di un determinato Istituto: il fatto di poter beneficiare di risorse esterne potrebbe determinare disparità tra scuola e scuola, in violazione a quelli che sono i principi fondativi dello Stato sociale, indicati negli articoli 2, 3, 33 e 41 della Costituzione.

Lucarelli conclude che tutti questi aspetti non possono essere 'liquidati' con un semplice voto di fiducia ma che andrebbero approfonditi proprio perchè ledono principi costituzionali. A questo proposito, il magistrato prevede numerosi ricorsi alla Corte Costituzionale.