Comunque vada a finire la votazione sulla fiducia del maxiemendamento al disegno di legge "Buona Scuola" del governo Renzi, le centomila assunzioni previste per l'anno scolastico 2015/2016 si faranno. La metà degli assunti andrà ad infoltire l'organico di diritto: si procederà ad assegnare le cattedre vacanti e disponibili, liberatesi anche a seguito dei docenti che lasceranno il servizio per andare in pensione al 1° settembre 2015. Ad oggi, comunque, il Ministero dell'Istruzione non ha ancora comunicato il numero esatto di quanti hanno presentato domanda di cessazione dal servizio, oltre ai casi di dimissioni volontarie, di risoluzione unilaterale e di cessazione per motivi di salute.

Dall'altro lato, invece, gli altri circa 50 mila docenti precari andranno a potenziare l'organico aggiuntivo, disciplinato dal decreto legge numero 95 del 2012: secondo i dati diffusi in occasione della presentazione del maxiemendamento al Ddl scuola, l'organico aggiuntivo sarà composto da 48.812 docenti, mentre il potenziamento sul sostegno riguarderà 6.446 precari.

Precari Scuola, come verrà impiegato l'organico aggiuntivo?

Normalmente il personale docente facente parte dell'organico di fatto vene impiegato per compensare le supplenze annuali e provvisorie, secondo quanto disposto dalle norme che disciplinano le utilizzazioni dei professori senza sede.

Si tratta, in ogni modo, di un impiego provvisorio: a partire dall'anno scolastico successivo, quindi dal 2016/2017, i docenti dell'organico aggiuntivo potrebbero essere riassorbiti nell'organico di diritto nel momento in cui venisse loro assegnata una cattedra che ne frattempo diventi libera e disponibile.

In ogni caso, i candidati che dovessero trovarsi nell'organico aggiuntivo e non dovessero ricevere una veloce collocazione nell'organico di diritto, oltre o in aggiunta alle supplenze, potrebbero svolgere altre mansioni secondo quanto disposto dal Dl 95/2012 tra le quali figurano anche la collaborazione con i presidi o altre attività aggiuntive rispetto all'insegnamento.

Assunzioni scuola, il ricollocamento dell'organico aggiuntivo

La ricollocazione dei docenti facenti parte il potenziamento aggiuntivo nell'organico di fatto avviene, in base all'articolo 14, co. 17, del Dl 95 del 2012, secondo questo ordine di utilizzo:

  1. utilizzo nelle classe di concorso per la quale l'insegnante si candida, nel momento in cui si dovesse liberare una cattedra;
  2. utilizzo in altre classi di concorso per le quali il candidato è abilitato;
  3. ricollocazione secondo il titolo di studio;
  4. ricollocazione su spezzoni o per le sostituzioni in una rete di scuole.