Dopo avervi indicato qual è l'iter per conseguire l'abilitazione secondo la riforma scuola, vi comunichiamo che è stata pubblicata la circolare relativa alle immissioni in ruolo. Si tratta di assunzioni a tempo indeterminato che verranno effettuate per l'a.s. 2015/16. Prima di tutto va detto che tali assunzioni non riguardano il piano straordinario previsto dalla riforma Scuola, ma si tratta di posti disponibili per turn over, precisamente sono 36.627 di cui 14.747 sono destinati al sostegno. Le assunzioni ovviamente avverranno in base alla reale disponibilità. Va sottolineato che al docente nell'anno 2015/16 verrà assegnata una sede provvisoria, successivamente verrà stabilita la sede definitiva in base ai nuovi criteri stabiliti dal contratto sulla mobilità che entrerà in vigore a partire dal 2016. Il corpo docente interessato alle immissioni in ruolo riguarda il 50% le GM, mentre per il restante 50% gli iscritti alle GaE. Il numero dei contratti dipenderà sempre dalla effettiva disponibilità dei posti dell'organico provinciale.

Istruzioni operative

Precedentemente vi abbiamo indicato che i contingenti che verranno presi in considerazione in merito al D.M. n. 470 sono gli iscritti alle GaE e alle GM, tenendo presente per quest'ultimi che, se i vincitori del concorso 2012 risultino in numero inferiore alla percentuale indicata, verranno assunti gli idonei a tempo indeterminato, secondo il D.M. n. 356. Per quanto riguarda i posti disponibili relativi al sostegno verranno assunti per la scuola secondaria di II grado i vincitori dei concorsi ordinari e gli iscritti alle GaE, ovviamente in possesso del titolo di specializzazione. Per la classe di concorso 77/A si darà priorità di assunzione agli iscritti all'ex prima fascia, e nel caso di eventuali posti disponibili verranno assunti gli iscritti all'ex seconda fascia e in quella aggiuntiva.

Nel caso in cui il docente accetta di prestare servizio a tempo indeterminato può accettare anche un'altra assunzione con la stessa tipologia per un'altra classe di concorso, posto o con diversa tipologia nella stessa provincia o in un'altra. Tutto ciò limitatamente a questa prima fase e per i docenti inclusi in 2 province: ciò potrebbe ad esempio accadere per gli scritti ad entrambe le graduatorie. Per il docente di sostegno rimane l'obbligo di permanenza di 5 anni. Inoltre in riferimento alla legge 183/2010 è possibile contrarre un part-time per chi ne ha i requisiti. Per ricevere gli aggiornamenti sul mondo della scuola, clicca sul tasto Segui.