Con le nuove norme introdotte dal 2013, l'assegno sociale spetta ai cittadini in condizioni economiche disagiate, che abbiano compiuto almeno 65 anni e 3 mesi. Introdotto nel gennaio del 1966, è andato a sostituire la pensione sociale erogata a seguito dell'introduzione della legge 153/1969. Oltre alla cittadinanza, per usufruire dell'assegno sociale è richiesta l'effettiva residenza in Italia, mentre, ai cittadini comunitari ed extraeuropei, è richiesto il possesso della carta di soggiorno, oltre all'obbligo di dimostrazione dell'effettivo soggiorno in Italia per almeno 10 anni in via continuativa.
La residenza effettiva è un requisito indispensabile per tutti i richiedenti, a parte i soggiorni obbligati all'estero nei casi di gravi motivi di salute documentabili. In questi casi, quando il periodo di permanenza all'estero è superiore a un mese, l'assegno sociale sarà sospeso da parte dell'Inps, sospensione che si tramuterà in revoca del beneficio quando la permanenza si prolungherà per oltre un anno. Il requisito del compimento dei 65 anni di età, varia in base agli adeguamenti delle stime di vita indicati da un'apposita tabella Inps, e per effetto della legge Fornero, dal 2018 è previsto un ulteriore innalzamento di un anno.
I limiti di reddito per l'accesso al beneficio dell'assegno sociale
I limiti di reddito per l'accesso al beneficio dell'assegno sociale variano in base allo stato civile del richiedente. Per ottenere l'assegno nel 2015, nei casi di persone non coniugate è necessario aver avuto nel 2014 un reddito non superiore a 5.830,73 euro, limite che è raddoppiato a 11.661,52 nei casi di richiedenti coniugati.
In questo caso però, il reddito massimo è riferito alla somma dei redditi dei due coniugi.
Gli importi degli assegni sociali
Per quanto riguarda gli importi erogati con gli assegni sociali, essi sono determinati dal reddito del richiedente e di quello del coniuge, e possono essere liquidati sia in misura intera sia ridotta in funzione del reddito del richiedente o del cumulo dei redditi della coppia.
Nel caso in cui il richiedente non dispone di nessun reddito, l'importo è erogato interamente, e corrisponde a euro 448,52 per 13 mensilità annuali. Nei casi in cui invece, il reddito del beneficiario, del proprio coniuge o della loro somma sia minore ai limiti imposti per legge, la somma erogata è ridotta per un importo pari alla differenza tra il totale annuale dell'assegno sociale e il totale del reddito annuale.
Nel calcolare il reddito dei richiedenti, non sono conteggiate le seguenti disponibilità: la casa di proprietà, il trattamento di fine lavoro, la liquidazione della pensione avvenuta con il sistema di calcolo contributivo equivalente a un terzo dell'importo totale, le indennità di accompagnamento e gli assegni erogati dall'Inps per l'assistenza nei casi d'invalidità permanenti.
Annualmente, l'Inps provvede a verificare l'esattezza delle dichiarazioni in corso, valide per la liquidazione degli assegni sociali per l'anno successivo o per la sua modifica, nei casi di cambiamenti reddituali.
Le possibili maggiorazioni
La prestazione previdenziale può subire maggiorazioni in determinate circostanze. Per gli invalidi civili titolari di pensione d'inabilità, è possibile una maggiorazione dell'assegno di euro 190,31 mensili, mentre, per i soggetti non invalidi o con invalidità inferiore al 100%, la maggiorazione dell'assegno si ottiene al compimento dei 70 anni di età.