Il nuovo decreto legge n. 83/2015 modifica nuovamente molti aspetti in materia fallimentare, civile e processuale civile. Ecco, in particolare, come inciderà sul pignoramento presso terzi titolari di conto corrente bancario e quali sono i nuovi limiti che verranno applicati.

I nuovi limiti imposti si applicano per il pignoramento di stipendi, di Pensioni, di altre somme ad essi assimilati come Tfr, indennità percepite in luogo delle pensioni, assegni, salari ecc.

In particolare, ciò che viene modificata è la quota della base pignorabile dello stipendio, della pensione o di qualsiasi altra indennità ad essi assimilata.

Nel dettaglio, sono stati modificati i limiti in tal modo:

  • in caso di pignoramento di pensioni o stipendi accreditati sul conto corrente: prima del decreto legge n. 83/2015, se il pignoramento fosse stato notificato in banca (o poste), le somme depositate potevano essere pignorate integralmente al 100% (se invece l'atto di pignoramento veniva notificato al datore di lavoro o all'Inps, poteva essere pignorato solo il quinto dello stipendio e/o pensione);
  • nello stabilire i nuovi limiti, il decreto legge n. 83/2015 fissa anche il cosiddetto minimo vitale impignorabile.

Violazione dei nuovi limiti

Se il creditore viola i nuovi limiti imposti, pignorando somme superiori a quelle stabilite, si ha l'inefficacia del pignoramento limitatamente alle somme eccedenti la soglia e non pignorabili.

L'inefficacia è rilevabile d'ufficio dal giudice dell'esecuzione.

Importante: con le modifiche intervenute con il D.L. 83/2015 diviene fondamentale il momento in cui le somme vengono accreditate sul contoovvero prima o dopo il pignoramento. Vediamo meglio con qualche caso esemplificativo.

In caso di pensioni depositate sul conto corrente bancario o postale:

  • Prima del pignoramento, la base pignorabile è la seguente: importo della pensione mensile o importo dell'assegno sociale (448,51 euro), moltiplicato per 3 volte. Ad esempio, se il pensionato percepisce 1.400 euro di pensione, la base pignorabile che si ottiene è questa: 1.400,00 € - 1.345,53 € = 54.47 €

Ottenuta così la base pignorabile, quanto è possibile pignorare?

In tal caso, è possibile pignorare l'intera somma che eccede la base pignorabile: pertanto, per l'esempio fatto, la somma di 54,47 euro;

  • Dopo il pignoramento, la base imponibile cambia ed è la seguente: importo della pensione o dell'assegno sociale aumentato della metà: ad esempio, euro 1.400,00 - euro 672,76 (che corrisponde all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà). La base pignorabile è di 727,24 euro, e da questa somma si può pignorare:
  • crediti alimentari: la misura è stabilita dal giudice;
  • crediti dello Stato, Comune, Provincia: il limite pignorabile dalla base ottenuta è di 1/5 (ad esempio, su 727,24 euro sono pignorabili solo 145,44 euro);
  • pignoramenti di diversa natura: la base pignorabile può essere 'aggredita' fino alla metà;
  • altri crediti: nel limite di 1/5 della base pignorabile.

E' importante, inoltre, sapere che, in base alle nuove disposizioni normative, gli istituti di credito potranno bloccare i conti correnti bancari nei limiti previsti soltanto se le somme accreditate derivano da pensioni o stipendi/salari: ciò significa che se vengono accreditate somme aventi causale diversa, il conto, limitatamente a quelle somme diverse, rimane aggredibile senza alcun limite.