L’Istituto di Previdenza ha fornito delucidazioni su particolari specifici non disciplinati dalla precedente circolare numero 94. Attraverso l’emissione di una nuova circolare, la numero 142 del 29 luglio, sono forniti importanti chiarimenti sui licenziamenti con accettazione di conciliazione e sui licenziamenti disciplinari, al contempo fornendo istruzioni per il calcolo della durata dell’indennità di disoccupazione e sulla compatibilità con lo svolgimento di lavoro intermittente, all'estero e accessorio.

Indennità di disoccupazione in caso di licenziamento

L’indennità Naspi è riconosciuta ai lavoratori anche nei casi di licenziamento con accettazione di conciliazione, poiché il datore di lavoro, in cambio della rinuncia all'impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, offre un importo che non costituisce reddito imponibile. L’indennità di disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari o per giusta causa. In questi casi non si è di fronte a eventi che determinano disoccupazione volontaria, poiché il licenziamento non consegue automaticamente dalla sanzione disciplinare.

Non accettazione di proposte di lavoro

Nel caso in cui la distanza della sede lavorativa risulta essere entro i 50 chilometri dal luogo di residenza del lavoratore, o quandoper il suo raggiungimento necessitano almeno 80 minuti servendosi dei trasporti pubblici, possono incidere sia sulla cessazione di un rapporto lavorativo in essere sia sull'accettazione stessa dell’offerta di un lavoro ai fini della disciplina sull'indennità di disoccupazione.

Nel caso in cui il lavoratore rifiuta un’offerta di lavoro per una sede che non può raggiungere in 80 minuti usando i mezzi di trasporto pubblico, o che rifiuti il trasferimento in una sede distante più di 50 chilometri dalla propria abitazione, l’indennità Naspi è regolarmente riconosciuta, in quanto trattasi di risoluzione di rapporto lavorativo consensuale che non ne ostacola il riconoscimento.

Lavoro accessorio e intermittente

Nei casi di lavoro intermittente, l’indennità Naspi è in conseguenza al reddito lavorativo quando il lavoratore beneficiava dell’indennità nel momento della firma di un contratto di lavoro intermittente, che comporta l’obbligo di risposta alla chiamata e il diritto all'indennità di disponibilità.

Nei periodi non lavorati in cui il lavoratore percepisce l’indennità di disponibilità, la Naspi non è riconosciuta, mentre è sospesa solo per le giornate lavorative effettive, nei casi in cui il lavoratore che beneficia dell’indennità di disoccupazione accetti un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all'indennità di disponibilità.

Nei casi di lavoro accessorio, come sono considerate tutte quelle attività lavorative con compensi superiori ai 7 mila euro annui, la normativa specifica che i lavoratori che percepiscono integrazioni al salario e a sostegno del reddito possono svolgere lavori accessori nei limiti di 3 mila euro annui, in ogni settore produttivo.

Sarà l’Inps, in questi casi, a provvedere alla sottrazione dalla Naspi degli accrediti contributivi che derivano dal lavoro accessorio. In definitiva, la prestazione Naspi può essere sommata con i redditi derivanti da attività lavorativa, con il limite stabilito in 3 mila euro annui nei casi di lavoro accessorio.