L’Istituto di Previdenza Sociale rende noti alcuni cambiamenti nella richiesta dei requisiti per usufruire dell’assegno di disoccupazione, rispetto alle prime linee guida diffuse i primi giorni di maggio. Con le nuove disposizionii periodi di aspettativa sindacale dei lavoratori in cassa integrazione a zero ore, oltre ai periodi di attività lavorativa sostenuta all'estero in paesi che non hanno attivato convenzioni in materia di sicurezza sociale con l’Italia, ai fini del conseguimento della Naspi sono considerati neutri.

Le nuove disposizioni per il conseguimento della Naspi

In particolare i lavoratori che hanno lavorato all'estero, anche in paesi non convenzionati con l’Italia in termini di previdenza sociale, sono considerati periodi lavorativi utili per la ricerca dei contributi necessari all'assegnazione dell’assegno contro la disoccupazione. Con la pubblicazione avvenuta ieri della Circolare Inps 142/2015, l’Istituto Previdenziale compie un passo indietro rispetto alle linee guida precedenti, apportando importanti precisazioni che facilitano il conseguimento dei requisiti necessari all'ottenimento della prestazione previdenziale. I termini di ricerca dei contributi necessari alla Naspi sono stati resi più agevoli, ampliando sia il quadriennio entro il quale devono essere ricercati i contributi, sia il periodo dei dodici mesi che precedono l’interruzione dell’attività lavorativa, entro i quali devono trovarsi le trenta giornate lavorative effettive.

I requisiti per ottenere l’assegno di disoccupazione

Al fine di ottenere il trattamento previdenziale della disoccupazione, al lavoratore sono richiesti inderogabilmente questi requisiti: essere in possesso dello status di disoccupato, aver versato almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti alla perdita del posto di lavoro e aver svolto almeno 30 giornate lavorative nell'anno precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

Nello stesso documento informativo diramato dall'Inps, è ricordato che anche ai lavoratori che hanno accettato l’offerta di conciliazione del datore di lavoro all'atto del licenziamento, è garantita la possibilità di usufruire della Naspi. Inoltre, tra le precisazioni della circolare Inps troviamo anche quelle che si riferiscono al lavoro accessorio: nei casi in cui il lavoratore riceve, in un anno di lavoro, pagamenti effettuati con i voucher per un importo massimo di 3 mila euro, la Naspi è corrisposta per intero.

Le regole cambiano invece, nei casi in cui gli importi dei pagamenti siano superiori: in questi casi, l’indennità di disoccupazione subirà una trattenuta, mentre al lavoratore è concesso un mese di tempo perinformarel'inps dei pagamenti ricevuti.

La circolare Inps ricorda anche, che nei casi di licenziamenti collettivi eseguiti ai sensi della legge 223 del 1991, il lavoratore non potrà scegliere tra ricevere l’indennità di disoccupazione o quella di mobilità, e gli sarà assegnata esclusivamente la prima prestazione. Nei casi di lavoro a chiamata, L’Inps specifica che quando il lavoratore è assunto con l’indennità di disponibilità, gli è concesso il mantenimento della Naspi, ma solo nel caso in cui i compensi ricevuti sommati all’indennità di disponibilità non superino 8 mila euro annui. Infine, l’indennità di disoccupazione può essere cumulata con l’eventuale compenso ricevuto per lo svolgimento del servizio civile volontario, subendo però una riduzione dell’80%.