Il decreto legislativo n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, introduce diverse novità in materia di collocamento obbligatorio. La nuova normativa modifica la legge n. 68/1999 nella prospettiva di una maggiore semplificazione per l’inserimento lavorativo degli appartenenti alle categorie protette.
A chi si applica
Il decreto legislativo amplia l’ambito di applicazione della normativa sul collocamento obbligatorio, facendo rientrare tra i disabili anche le persone con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ad un terzo per infermità fisica o mentale.
Quote di Riserva
Un’altra novità riguarda la modulazione variabile degli obblighi quantitativi di assunzione (cosiddette quote di riserva) che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, non saranno subordinati alle nuove assunzioni. Questo significa che, per i datori di lavoro che impiegano tra 15 e 35 dipendenti, l’obbligo sussisterà a prescindere da una nuova assunzione, purché ovviamente ricorrano i requisiti previsti dalla legge. Un ulteriore obbligo introdotto dal decreto legislativo n. 151/2015 è quello di inserire nella quota di riserva i lavoratori dipendenti che risultavano disabili prima dell’instaurazione del rapporto lavorativo, con capacità lavorativa ridotta al 60% o con disabilità psichica maggiore del 45%.
Sospensioni, esclusioni ed esoneri
L’art. 5, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 151/2015 esonera dall’obbligo di assunzione dei disabili, i datori di lavoro che abbiano al proprio interno impiegati la cui attività comporti il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail dal 60% in su, purchè gli stessi datori di lavoro versino al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo giornaliero pari ad euro 30,64 per ogni lavoratore disabile non assunto.
I datori di lavoro pubblici, invece, possono assumere in una sede produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, compensando però le eccedenze in una unità con un numero inferiore di disabili presso altre unità nella medesima regione.
Modalità di assunzione e Agevolazioni
Anche le modalità cambiano. Il datore di lavoro può assumere tramite richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti (anche previa preselezione) o mediante la stipula delle convenzioni con gli uffici competenti (servizi per il collocamento). Allo scopo di agevolare l’inserimento lavorativo dei disabili gravi, si prevedono incentivi economici per un periodo di 36 mesi. L’incentivo, che si applica dal 1 gennaio 2016, è pari al: 70% se si assumono disabili con riduzione della capacità lavorativa di almeno l’80%; 35% se si assumono disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% ed il 79%; 70%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione di disabili psichici con riduzione superiore al 45%.