Il compagno che sia anche convivente e presti la propria opera a favore del partner, aiutandolo nel suo lavoro,va retribuito alla stessa stregua di un lavoratore subordinato. Siamo, quindi, nell'ottica di una famiglia di fatto (ove vige insindacabilmente il principio della comunanza di vita e di interessi). Proprio quest'ultima circostanza potrebbe assurgere a causa di esclusione dall'obbligo della retribuzione da parte del partner che riveste il ruolo di datore di lavoro. La legge, in via aprioristica, dà per scontato che l'attività prestata avvenga a titolo oneroso; ma, trattasi di una presunzione iuris tantum, ossia può essere superata dalla prova dell'intento gratuito di prestare la propria opera.

Il convivente non retribuito dovrebbe dimostrare che l'aiuto concesso rientra nella più ampia categoria di solidarietà familiare e che spinto da quella comunanza di vita e di interessi, non abbia mai considerato opportuno ricevere la controprestazionecaratterizzante qualsiasi rapporto di lavoro: la retribuzione. L'orientamento, seppur rigido, rimanda tutto alla capacità di autodeterminazione della persona, come avviene anche in altri casi.I parametri normativi di riferimento sono rappresentati da contratti di categoria corrispondenti alla mansione o alle mansioni oggettivamente svolte.

Il lavoro prestato dal partner è va retribuito

Nel caso che ha generato la decisione della Cassazione, con la definizione della sentenza n.19304/205, oggetto della controversia era la sussistenza di un'attività lavorativa svolta per ben sei anni, a titolo gratuito.

Per gli ermellini, lo svolgersi di un’attività lavorativa tra soggetti legati da un vincolo sentimentale, deve essere intesa come prestazione di lavoro subordinato. In caso contrario, si configura l'esistenza di un altro istituto,denominato "Affectionis vel benevolentiae causa". In tale ultima circostanza va dimostrata che l'assenza di retribuzione coincide con l'incremento patrimoniale della famiglia di fatto, finalità desiderata da entrambi i conviventi.

La presente sentenza si dimostra duttile sotto un duplice punto di vista: della tutela della famiglia di fatto e del reciproco aiuto solidaristico. Il tutto spinge a considerare quasi raggiunto il parallelismo con la famiglia fondata sul matrimonio, ambedue volte al raggiungimento della stabilità.