Il ministero dell’Istruzione è intervenuto con la nota numero 7388 dello scorso 16 ottobre per precisare ai presidi che le ore eccedenti non possono essere assegnate a vantaggio degli insegnanti interni. La nota del Miur può essere considerata un vademecum che illustra come i dirigenti scolastici dovranno gestire le ore eccedenti e la corretta redazione delle graduatorie di Istituito.
Scuola: assegnazione supplenze, obbligo per i presidi di non dividere le cattedre
Pertanto l’assegnazione delle supplenze dalle graduatorie di istituto dovranno seguire le disposizioni del Decreto ministeriale numero 131 del 2007 e delle note dello stesso ministero numero 25141 del 10/08/2015 e numero 1949 del 10/09/2015 secondo le quali, l’attribuzione di spezzoni fino a 6 ore a settimana negli istituti secondari potranno essere conferiti ai docenti abilitati che già sono in servizio nella stessa Scuola fino al raggiungimento del limite delle 24 ore a settimana.
Le ore che rimarranno inutilizzate dopo aver provveduto alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie potranno essere assegnate se non supereranno le sei ore settimanali e se sorgeranno come spezzoni, ma mai se proverranno dalla suddivisione delle cattedre.In quest’ultimo caso, il dirigente scolastico dovrà assegnare le ore frazionate solo ed unicamente per mandati part-time.
La nota del ministero, quindi, impone ai presidi di non dividere le cattedre per poter assegnare delle ore eccedente agli insegnanti che già lavorano in quella stessa scuola e che già ricoprono un numero di ore settimanali che va dalle 18 alle 24.
Precari interni ed esterni, cosa dice la nota Miur sull’assegnazione degli spezzoni
In un solo caso, continua la circolare, è permesso la suddivisione delle cattedree cioè nel momento in cui, un insegnante precario che già ricopre uno spezzone, ottengail diritto a poter completare l'orario. Pertanto, trattandosi di un insegnante precario interno, il dirigente scolastico potrà assegnargli, con precedenza, lo spezzone anche per un numero di ore inferiore a sei.
Nel caso in cui l’insegnante precario siaesterno, ovvero sia già in servizio anche presso un altro istituto, gli si potrà assegnare uno spezzone anche con la suddivisione di una cattedra affinché possa maturare il diritto al completamento. A meno che, chi è titolare delle supplenza, non richieda di poter lavorare part-time.