Tutti i docenti neoassunti, i docenti che non hanno potuto completare il periodo di prova negli anni precedenti, i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo e il personale ata, sono tenuti ad effettuare l'anno di prova, al fine di confermare il ruolo. Premesso che l'anno di prova si supera con 180 giorni di attività di servizio effettivamente prestato, di cui 120 giorni di attività didattiche, e con una formazione obbligatoria di 50. Ci sono dei casi in cui i 180 giorni di servizio possono essere ridotti, vediamo nello specifico i casi.
Anno di prova: riduzione dei 180 giorni di servizio
La riduzione dei 180 giorni di attività di servizio effettivamente prestato si ha in due casi particolari, quando il docente è in maternità e quando il docente ha un contratto di lavoro part time o su spezzone orario. Nello specifico, in caso di maternità i 180 giorni di servizio sono ridotti a 150, in quanto la legge sulla Buona Scuola include nel calcolo dei giorni effettivi di servizio, il primo mese di maternità. Altro caso in cui i 180 giorni di servizio effettivi sono ridotti, è nel caso di contratto di lavoro part time o su spezzone orario.In questo ultimo caso, essi sono ridotti in proporzione alle ore di lavoro (ad esempio per un docente che ha uno spezzone di 9 ore, dovrà raggiungere 90 giorni di servizio e 60 di attività didattiche, per un docente che ha uno spezzone di 6 ore, dovrà raggiungere 60 giorni di servizio e 40 di attività didattiche), fermo restando le 50 ore di formazione.
La formazione sarà svoltacon riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo. Infine, vi ricordiamo che incaso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale prova docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile, mentre nel caso dinon raggiungimento dei 180/120 giorni, l'anno di prova è prorogato diun anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.