Il Ministero dell’Istruzione ha dato chiarimenti inerenti all’anno di prova dei docenti che sono stati immessi in ruolo con le assunzioni della Buona Scuola. La circolare del 5 novembre 2015, infatti, ha chiarito che l’obbligo dei 180 giorni di insegnamento nel corso dell’anno scolastico per superare il periodo di prova sono validi per i nuovi prof anche nel caso in cui stiano svolgendo degli spezzoni.

In tal caso, però, i docenti potranno ridurre il periodo di prova proporzionalmente alla durata dello spezzone stesso. E dunque, un docente che presti servizio per 6 ore, potrà far valere il restringimento del periodo di 2/3.

Lo stesso beneficio è concesso anche alla prestazione delle 120 giornate di attività previste per il superamento dell’anno di prova: anche queste ultime dovranno essere proporzionali al numero di ore effettive di insegnamento.

Periododi prova nella scuola: come considerare l’affinità delle classi di concorso

Alcune perplessità sorgono per quanto riguarda il concetto di affinità delle classi di concorso. Si potrà svolgere l’anno di prova in classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare e a gradi uguali. Ad esempio, l’insegnamento svolto nella classe A 245 relativo alla lingua francese nelle scuole medie, non potrà essere considerato valido per il superamento dell’anno di prova nella classe A 246, ovvero l’insegnamento del francese alle superiori.

Analogamente, il docente immesso in ruolo nella classe A 050 ma che, attualmente, stia insegnando per la classe A 043, non potrà far valere l’attuale attività come anno di prova.

Anno di prova a scuola: come scegliere la sede scolastica

Il quotidiano Italia Oggi si è occupato anche del caso di una docente immessa in ruolo nel corrente anno scolastico e che insegna indue spezzoni, rispettivamente, di sei e di dodici ore.

La possibilità di poter scegliere la sede dove svolgere l’anno di prova è plausibile, in questo caso, solo se l’insegnante abbia due distinti rapporti di lavoro disciplinati con contratti a tempo determinato, considerati perciò paritetici.

E, dunque, nel caso in cui l’insegnante avesse proceduto al rinvio della sede assegnata nella fase B concesso dal Miur proprio per effetto della supplenza che già sta svolgendo, potrà scegliere in quale delle due scuole attuali vorrà far valere l’anno di prova.

La stesso discorso non è valido per l’insegnamento svolto già con contratto a tempo indeterminato: in tal caso, la docente dovrà svolgere l’anno di prova nella scuola che gestisce la sua posizione scolastica. Che, normalmente, coincide con quella stabilita per prima nel contratto di lavoro.