L’iscrizione all’Enasarco preclude l’iscrizione all’Inarcassa con conseguente inefficacia dei contributi versati durante il periodo della doppia iscrizione? Si, secondo larticolo 2 della legge n.1046/1971, che disciplina appunto l’esclusione per il professionista dall'iscrizione all'Inarcassa (Cassa ingegneri e architetti) in relazione al periodo in cui questi sia stato iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, svolgendo la relativa attività professionale. Tale esclusione è operante anche con riferimento all'iscrizione all’ Enasarco (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio), trattandosi di previdenza obbligatoria per tutti i rappresentanti di commercio.

Occorre ricordare inoltre che, la Corte Costituzionale con la sentenza n.259/92 soffermandosi sulla legittimità costituzionale di questo stesso art. 2 della legge n. 1046/1971 in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione ha chiarito che i vari sistemi previdenziali nell'ambito delle libere professioni conservano una propria autonoma individualità. Ecco perché ciascuno di essi regola diversamente le condizioni per l'accesso alla tutela, e alla maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione.

La possibilità di imporre un divieto di cumulo delle forme di previdenza di conseguenza non comporta una disparità di trattamento trai diversi sistemi previdenziali. A questa stessa conclusione è giunta una recentissima sentenza con cui la Corte di Cassazione ha statuito che gli ingegneri e gli architetti non maturano i requisiti per andare in pensione se per un periodo lavorativo sono stati iscritti sia all'Inarcassa sia all'Enasarco.

Incompatibile l’iscrizione all’Inarcassa e all'Enasarco

La Cassazione ha esaminato il caso di un professionista che, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno di età e con l'anzianità contributiva minima di venti anni, aveva chiesto di ottenere la pensione di vecchiaia, richiesta che però non è stata accolta sia dal tribunale sia dalla Corte d’Appello.

I giudici di merito facendo riferimento all’art 2 della legge n. 1046/1971, hanno escluso ogni ipotesi di doppia iscrizione, in contemporanea, alla Cassa ingegneri ed architetti e alla Cassa degli agenti di commercio. Al professionista non resta che rivolgersi alla Cassazione.

La Suprema Corte, confermando però l’orientamento dei colleghi di merito ha precisato, infatti, che sussiste una situazione di incompatibilità fra l'iscrizione presso l'Enasarco e quella presso l'Inarcassa, con conseguente inefficacia dei contributi eventualmente versati presso l’Inarcassa, durante il periodo di doppia contribuzione.(Corte di cassazione n.23687 del 19.11.2015)

Lo svolgimento dell’attività prevalente esclude l’iscrizione all'Inarcassa

Gli ermellini inoltre fanno riferimento all’attività prevalente quale presupposto per determinare una rigida esclusione dell'iscrizione all’Inarcassa. Da ciò consegue che il professionista perde quanto già versato a titolo volontario all’Inarcassa posto che egli avrebbe potuto sopperire alla mancata iscrizione a una forma contributiva obbligatoria, iscrivendosi all'Inps.

I giudici di legittimità hanno richiamo infatti una pronuncia a S.U della Cassazione del 2011 che appunto sottolineava che per le attività svolte dai commercianti in forma d’impresa opera la gestione dell’’INPS alla quale si possono versare i contributi nel caso di attività plurime che autonomamente considerate comportano l’iscrizione a diverse gestioni previdenziali.