Si continua a discutere dei termini prescrizionali legati alle sanzioni per il mancato pagamento dei contributi previdenziali. La Cassazione anche questa volta si adegua all’orientamento che sul punto si è formato grazie all’intervento recente delle Sezioni Unite con la decisione n. 5076 del 13.03.2015.

L’ordinanza consolida il principio di diritto secondo cui la sanzione civile resta legata alle stesse regole sulla prescrizione valevoli per i crediti contributivi e ciò perché il credito per sanzioni civili e quello per contributi evasi hanno la stessa natura giuridica.

Ricordiamo infatti che anche per i contributi in quanto tasse vige il meccanismo della loro riscossione mediante un atto chiamato "avviso di addebito", emesso direttamente dall'Inps, cosi’ che se il datore di lavoro non provvede al versamento scatta la sanzione civile che deve esser pertanto considerata quale prolungamento dell’obbligazione previdenziale.

Legge 335/1995, quale disciplina generale sui termini prescrizionali dei contributi previdenziali

L’attività interpretativa della Corte di cassazione parte dall’esame della tesi sostenuta dall’ente previdenziale ricorrente (INARCASSA) che sottolinea come alle Casse dei liberi professionisti devono ritenersi applicabili i termini prescrizionali previsti dall’art 18 della legge n.

6/81 che dispone appunto: 'che la prescrizione dei contributi, delle sanzioni dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni'.

Secondo i giudici di legittimità, tale linea difensiva è però piuttosto miope poichè non tiene conto delle non troppo recenti novità legislative che hanno interessato la materia dei crediti contributivi e cioè della legge n.

335 del 1995.

Il merito principale di tale norma è quello di aver stabilito un termine di prescrizione quinquennale dei contributivi degli enti previdenziali, valevole per tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quindi quelle per i liberi professionisti.

La stessa quindi non solo provvede ad assorbire tutte quelle pregresse discipline che si pongono in contrasto con essa, ma altresì stabilisce una sorta di unificazione dei vari sistemi previdenziali.

Da ciò ne consegue che l’art. 18 della legge n. 6/81 (che prevede la prescrizione decennale dei contributi ) anche se legge speciale non può essere più invocato alla luce dei recenti interventi legislativi, che ne hanno decretato la tacita abrogazione.

Prescrizione quinquennale anche per la sanzione da omesso versamento dei contributi

Quanto alla prescrizione delle sanzioni civili legate al mancato versamento dei contributi previdenziali, la Corte di Cassazione non fa altro che ripercorrere un terreno già battuto da autorevoli pronunce giurisprudenziali, che ritengono che sussista una dipendenza funzionale tra la sanzione civile e l’omissione contributiva.

Da tale legame consegue che le vicende che attengono all’omesso pagamento dei contributi si riferiscono anche alle somme aggiuntive ovvero le sanzioni, che sorgono proprio per la scadenza del termine legale stabilito per il pagamento del debito contributivo.

Fra tali vicende giuridiche non può non menzionarsi l’istituto della prescrizione, in questo caso quinquennale, valevole sia per i contributi che per le sanzioni civili: conseguenze naturali dell’inadempimento contributivo. La Corte di Cassazione con ordinanza del 13 ottobre 2015, n. 20585 rigetta cosi’ il ricorso dell’ente previdenziale. Per info di diritto premi il tasto "segui"sopra.