Nel precedente articolo è possibile leggere la 1^ parte della possibile soluzione al parere civile 2015 relativo al contratto assicurativo. Dopo aver delineato i caratteri generali del contratto aleatorio, soffermandosi sull’analisi del contratto in esame, stipulato tra il commercialista Tizio e la compagnia assicuratrice Alfa, appare evidente trattarsi di una ipotesi contrattuale con clausola cosiddetta ‘claim’s made’: espressione inglese che significa ‘a richiesta fatta’. Il contratto di assicurazione con clausola ‘claims made’ costituisce invece un contratto atipico stante la disposizione contenuta nell’art.

1932 c.c., che prevede la inderogabilità – se non in senso più favorevole all’assicurato – del 3° e 4° comma, ma non anche del 1° comma dell’art. 1917. Quest’ultimo, infatti, stabilisce l’obbligo per l’assicuratore di tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo in conseguenza di tutti i sinistri accaduti durante il tempo dell’assicurazione di cui il medesimo deve rispondere civilmente, per i quali la connessa richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato sia fatta in un momento anche successivo al tempo di efficacia, nel senso anche di ‘efficacia cronologica’. Quindi, la clausola clams made, nei contratti assicurativi professionali, estende la copertura assicurativa anche agli illeciti eventualmente commessi in un periodo precedente rispetto alla sottoscrizione del contratto purchè però la richiesta di risarcimento dei danni non sia stata inviata prima della stipula, ma durante la vigenza della polizza.

E, se non ritenuta vessatoria dal giudice di merito, tale clausola è valida e produce effetti. Ha statuito così anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2872 del 13 febbraio 2015e in una precedente pronuncia, sentenza n. 7273 del 2013 nella quale aveva chiarito che l’inserimento della clausola claims made rende atipico il contratto di assicurazione professionale, ma non invalido per mancanza dell’alea che è si riferisce a fatti accaduti nel passato – ignorati dall’assicurato – e si ripercuotono nel futuro.

Pertanto, in ossequio all’orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, si ritiene che vi siano elementi tali perché Tizio possa appellare la sentenza del giudice di primo grado e sentirsi accogliere la richiesta di chiamata in causa del terzo (la compagnia Alfa).

Gli aggiornamenti sulle altre tracce

Questa è una possibile soluzionedella seconda traccia del parere di civile per l’esame di avvocato 2015, dopo una prima riflessione sulla prima traccia sulla 'successione'.

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