Con la circolare n. 184 del 18 novembre2015, l’Inps ha chiarito alcuni aspetti relativi alla Gestione Separata, ovvero il fondo pensionistico a cui sono obbligati ad iscriversi coloro che svolgono attività lavorativa autonoma (fatta eccezione per chi è tenuto ad iscriversi alla cassa di previdenza di categoria ad esempio avvocati, geometri, medici ecc.. L’inps ha fornito chiarimenti sulla facoltà di cumulo prevista dall’art. 3 del decreto ministeriale n. 282/1996 in base al quale gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi in diverse gestioni, possono richiedere nell’ambito della gestione separata il ‘computo’ al fine di cumulare i predetti contributi accreditati in tutte le gestioni.

È una novità positiva per tutti quelli che hanno contributi in gestioni diverse in quanto attraverso il cumulo potranno andare in anticipo in pensione persino con un numero considerevole di anni.

Ambito e modalità di applicazione

Il ‘computo’ è una facoltà concessa ai lavoratori iscritti alla gestione separata e può essere esercitato solo al momento della presentazione della domanda. L’Inps ha precisato che i lavoratori che hanno anche soltanto un mese di contribuzione nella gestione separata, ma possono vantare contributi anche in altre gestioni (ad es. fondo lavoratori dipendenti, autonomi ecc.), fatta comunque eccezione per gli appartenenti alle casse previdenziali di categoria, possono avanzare domanda di pensionamento in base alle regole della gestione separata e quindi esercitare il ‘computo’ di tutti i contributi versati nelle due o più gestioni pensionistiche.

Gestione separata e Salvaguardia

È stato altresì chiarito nella suddetta circolare che i soggetti che alla data del 31 dicembre 2015 risultano in possesso sia dei requisiti per esercitare il ‘computo’ dei contributi, sia dei requisiti pensionistici ante riforma Fornero, mantengono il diritto di accesso alla pensione in base ai requisiti previgenti alla legge n.

214/2012, e quindi più favorevoli, a prescindere da quando hanno esercitato il computo.

Requisiti per esercitare il ‘computo’

Gli iscritti alla gestione separata hanno facoltà di computo all’atto del pensionamento se in possesso dei seguenti requisiti:

1) anzianità contributiva inferiore a 18 anni fino al 31/12/1995 (anche contributi volontari e figurativi);

2) anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui almeno 5 anni di contribuzione accreditata dopo il 31 dicembre 1995.

Sono esclusi coloro che non hanno versato contributi prima del 1996. Infine, è necessario che oltre al requisito contributivo, siano raggiunti anche i requisiti per la pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità, assegno di invalidità, pensione ai superstiti o quella supplementare.