In attesa del relativo decreto ministeriale e della data di scadenza per l'inoltro della domanda pensionistica del comparto scuola, quali sono le norme a cui fare riferimento per coloro che sono ancora indecisi o che invece devono necessariamente produrre domanda? Ecco le indicazioni normative per le varie casistiche, in attesa che il quadro normativo si concluda con la legge di Stabilità.
Casistische di ammissibilità pensionamento
I requisiti richiesti per coloro che al 31/12/2011 avevano maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa, sono i seguenti:
- aver raggiunto il 65° anno di età
- per le donne è ammesso l'accesso alla pensione anche con il 61° anno di età ealmeno20 anni di contributi (15 per coloro che erano in servizio al 31/12/92)
- sempre per le donne, averavuto un contratto di lavoro dopo il 31/12/95 e61 anni di età (con un’anzianità di almeno 5 anni), ma solo nel caso che la pensione al 31/12/2011 sia maggiore dell’assegno sociale maggiorato del 20%
-aver maturato quota 96 con la somma dell’età e dell’anzianità(sono perà necessari almeno 60 anni e 35 anni di anzianità, la quota 96 può essere compensata sommando le frazioni eccedenti di età e contribuzione)
- anzianità contributiva non inferiore ai 40 anni.
Il personale che nel 2011 non avesse i requisiti necessari alla precedente normativa, potrebbe rientrare in quelli previsti dall’art. 59 comma 9 della L. 449 del 27/12/1977, tale norma riguarda coloro che hanno66 anni e mesi 7 e 20 anni di anzianità, 15 anni per chi era servizio al 31/12/92 (pensione di vecchiaia).
Per poter invece produrre pensione anticipata al di là dell'età sono necessari:
- 42 anni e 10 mesi di anzianità per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi di anzianità per le donne.
Opzione donna e pensione per genitori di disabili
L'opzione donna, in stand by in attesa dell'approvazione del DDL Stabilità 2016, dà modo di andare in pensione a coloro che matureranno entro fine 2015 i 57 anni e i 3 mesi di età e 35 anni di contributi, potranno produrre domanda di pensione che in questo caso però verrà calcolata secondo il metodo contributivo.
Verrannoposti d’ufficio a riposo per servizio, con relativa comunicazione entro il 28 febbraio 2016, coloro che al 31 agosto 2016 avranno:
- 40 anni di servizio con i requisiti al 31/12/2011 secondo la precedente normativa, vale per uomini e donne;
- uomini con42 anni e 10 mesi;
- donne con41 anni e 10 mesi.
Verranno invece messi d'ufficio a riposo per età conformemente alla circolare n.
2 del 8/3/2012:
- senza preavviso, coloro che entro il 31/8/2016raggiungono i65 anni e hanno i requisiti per accedere alla pensione dal 1 settembre 2016;
- coloro che entro il 31/8/2016 raggiungono i 66 anni e 7 mesicon almeno l'anzianità minima per la pensione di vecchiaia.
Chi non possiede o l'uno o l'altro requisito prosegue fino alla maturazione ma non oltre i 70 anni.
Il DDL Stabilità 2016 prevede anche la possibilità per non più di 2.000 dipendenti che nel corso del 2011 siano stati in congedo ai sensi dell’art. 42 c. 5 TU n. 151/2001 per assistenza ai figli.
Questo è il quadro normativo che dovrebbe essere parte integrante del decreto ministeriale di prossima emanazione, contenente modalità e termini di scadenza della presentazione della domanda di pensionamento per il mondo del personale della scuola. Per chi volesse ricevere notizie sulla scuola, basta cliccare il tasto segui a fianco al nome, e le riceverete nella mail o sui social.