Il tema riguardante la mobilità docenti continua ad essere in primo piano: ieri vi abbiamo parlato di cosa cambierà con la nuova mobilità 2016/7 e quali saranno le differenze rispetto al passato in merito ai trasferimenti. Oggi, invece, concentreremo la nostra attenzione sulle tabelle di valutazione dei punteggi in caso di passaggio da un ambito territoriale ad un altro: infatti, sembra che il Miur abbia intenzione di apportare, anche in questo caso, delle sostanziali novità.

Mobilità docenti 2016/7: valutazione del punteggio, ecco cosa cambia

Il sito specializzato 'Tecnica della Scuola' ha pubblicato quelli che dovrebbero essere i nuovi criteri di valutazione del punteggio.

Innanzitutto, si parla di equiparazione del punteggio di anzianità che il docente ha ottenuto svolgendo il proprio servizio pre-ruolo e quello svolto in ruolo nello stesso ordine e grado. Ciò significa che non dovrebbe esistere più alcuna differenza tra gli anni di insegnamento come precari e quelli riguardanti il contratto a tempo indeterminato: una notizia importante, quindi, per tutti quegli insegnanti che hanno alle spalle anni e anni di precariato. Non dovrebbe, invece, subire variazioni la normativa riguardante il dimezzamento del punteggio in caso di servizio svolto in gradi scolastici diversi (per esempio, gli anni svolti nella scuola media inferiore per chi ora è titolare in quella superiore).

E se un docente passa di ruolo alla scuola secondaria dopo aver svolto servizio alla primaria o all'infanzia (o viceversa)? Quale sarà il criterio di valutazione che verrà applicato? Anche in questo caso, l'ipotesi è quella di dimezzare il punteggio.

Scuola e mobilità, punteggio di servizio anno in corso acquisito per intero

Un'altra novità riguarda l'attribuzione del punteggio riguardante l'anzianità di servizio dell'anno scolastico in corso: l'acquisizione per intero del punteggio di servizio deriva dal fatto che la domanda di mobilità viene presentata, in genere, alla fine del mese di marzo, quando, cioè, è già maturato il punteggio.'Tecnica della scuola' conclude affermando che la composizione degli ambiti territoriali potrebbe, però, non essere completata entro i termini previsti e che, quindi, non è affatto da escludere che la mobilità 2016/7 si potrà svolgere secondo le 'vecchie regole' e che l'applicazione della nuova normativa possa essere rimandata all'anno scolastico 2017/8.