Con l’approvazione definitiva della legge di Stabilità 2016, sono state introdotte tante agevolazioni sul fronte 'previdenza e lavoro', inoltre è stato prorogato il bonus disoccupati (detto anche bonus assunzioni). L'indennità non viene erogato direttamente ai disoccupati, ma prevista sotto forma di ‘esonero contributivo’ per quelle aziende o datori di lavoro che assumono soggetti disoccupati da almeno 6 mesi. Per ottenere lo sgravio, le assunzioni devono essere a tempo indeterminato e devono essere effettuate dal 1 gennaio 2016. L’incentivo per i datori di lavoro è pari al 40% dei contributi fino ad un massimo contributivo di 3.250 euro all’anno.

L’agevolazione è prevista per 2 anni.

Requisiti lavoratori e aziende

Possono richiedere il bonus assunzioni tutte le aziende o i datori di lavoro che intendono assumere i seguenti ‘soggetti’:

  • disoccupati da più di 6 mesi;
  • lavoratori con contratto a tempo determinato per la trasformazione del contratto tempo indeterminato;
  • lavoratori co.co.co o a partita Iva senza lavoro nei 6 mesi precedenti;
  • lavoratori in somministrazione solo se assunti a tempo indeterminato;
  • coloro che vengono assunti con contratto a tempo indeterminato a seguito di trasformazioni d’azienda, fusioni per incorporazione o cambi d’appalto;
  • chi viene assunto con part time indeterminato da due aziende (totale full time) solo ed esclusivamente se la data di assunzione dei due contratti è la medesima, altrimenti il datore di lavoro che assume successivamente non ha diritto allo sgravio contributivo.

Esclusioni

Sono esclusi dalla possibilità di richiedere ed ottenere il bonus nei seguenti casi:

  • assunzione di coloro che hanno contratti a tempo indeterminatoall’estero;
  • i datori di lavoro/aziende che, ottenuto già in passato un incentivo, non hanno proseguito il rapporto di lavoro con un dipendente che non ha superato il periodo di prova;
  • il bonus disoccupati non è previsto per le assunzioni con contratto di apprendistato (per i quali sono previste altre agevolazioni), intermittente o a chiamata;
  • escluse anche le aziende prive del Durc, ovvero quei datori non in regola con il pagamento dei contributi per i lavoratori già nel proprio organico, nonché chi non è in regola con le normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Compatibilità con altre agevolazioni

Il bonus disoccupati 2016 è compatibile con altre misure di incentivazione alle assunzioni, vale a dire con la misura ‘Garanzia Giovani’ che spetta per chi assume giovani fino a 29 anni d’età e con l’incentivo ‘bonus giovani genitori’.

Al contrario, non è possibile fruire di questo bonus se le aziende optano per il ‘bonus donne disoccupate’ o per quello per gli ‘over 50’, in quanto questi ultimi due prevedono uno sgravio contributivo del 50%.