Oggi il Consiglio dei Ministri ha discusso il Ddl di riordino dei rapporti di lavoro autonomo ovvero lo Jobs Act Autonomi e il Ddl delega con le misure per il contrasto alla povertà. Questi due provvedimenti, una volta superato positivamente tale primo step, approderanno in Parlamento come collegati alla Stabilità, per esser approvati in via definitiva. Intanto quello che per ora suscita meraviglia è che il Governo attraverso il nuovo Jobs Act dei lavoratori autonomi voglia finalmente offrire più tutele a tutti i professionisti e le partite Iva.

Un rapido sguardo a quanto contenuto nel Ddl

In tale direzione, fra i 22 articoli che compongono il Ddl c’è anche una norma che prevede che l'indennità di maternità si potrà ricevere pur continuando a lavorare. E' anche previsto un congedo parentale di 6 mesi e un divieto nei termini di pagamento oltre i 60 giorni dalla consegna della fattura. Le spese per la formazione inoltre saranno deducibili al 100%. Un intero titolo è dedicato anche allo smart working il quale si pone come alternativa al telelavoro.Tale disciplina mira ad incrementare la produttività del lavoro, permettendo di conciliare appunto tempi di vita e di lavoro. Si tratta sempre una prestazione di lavoro subordinato svolta non sempre all’interno dei locali lavorativi.

Cosa prevede la disciplina dello smart working?

Tale riforma ha l’obiettivo di promuovere nelle aziende nuovi modelli per il lavoro subordinato, centrati sia su una partecipazione ai risultati sia ad una valorizzazione del lavoro individuale. Il Ddl prevede che lo smart working sia sempre subordinato alla conclusione di un accordo scritto tra le parti.

L’accordo può essere a tempo determinato o indeterminato, salvo in tale caso l’esercizio del diritto di recesso, che può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni. In tale accordo è anche disciplinato l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali.

Lo smart worker inoltre non è dotato di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali. Un’altra caratteristica del lavoro agile è la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici propri o messi a disposizione dal datore di lavoro. A carico del lavoratore ci saranno anche obblighi come quello di custodire le apparecchiature messe a disposizione dall’azienda. Sul datore di lavoro grava invece l’obbligo di provvedere alla copertura dei costi che derivano dal lavoro, come quelli relativi alla comunicazione. Il datore di lavoro deve in ogni caso garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore.

Quali tutele avrà lo smart worker?

I lavoratori in smart working potranno beneficiare della tutela sugli infortuni e le malattie professionali.

Nello specifico il Ddl prevede che se il lavoratore si infortuna durante il normale tragitto per andare nel luogo dello svolgimento della prestazione(fuori dei locali aziendali) la tutela spetta nei limiti e nelle condizioni dettate dal Testo Unico dell’INAIL. E’ dunque prevista un’assicurazione obbligatoria. Il lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in smart working avrà diritto inoltre ad un trattamento economico non più basso di quello previsto per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell’impresa. Sul tema della sicurezza sul lavoro è invece stato previsto che il datore di lavoro deve consegnare una informativa scritta, volta a far conoscere al lavoratore i rischi generali e specifici inerenti la prestazione.