Le ferie spettanti al personale della Scuola sono regolate dalla legge 228 del 24/12/12. Il lavoratore ne può usufruire nei periodi in cui le lezioni sono sospese, ovvero: vacanze di Natale e Pasqua, periodo dal primo settembre all'inizio delle lezioni, dal termine della scuola al 30 giugno (escludendo scrutini, esami o altre attività legate all'insegnamento), dal primo luglio al trentuno agosto e in tutti gli altri giorni di sospensione per vari motivi, come concorsi o seggi elettorali. Nel corso dell'attività didattica, si può usufruire di ferie per un massimo di 6 giorni.
Per poterle avere è necessario che non comportino oneri aggiuntivi e che vi sia personale nella stessa sede che possa sostituire il collega assente. Ogni lavoratore può richiedere le ferie al dirigente in quanto diritto irrinunciabile, che predisporrà un piano ferie del personale. Che succede se un docente non può godere di tutte le ferie a cui ha diritto nel corso dell'a.s. per svariati motivi? In caso di contratto a tempo indeterminato, potrà usufruirne entro il successivo a.s. nei periodi di sospensione delle lezioni (vedi sopra).
Ferie e malattie, scuola: la retribuzione?
Anche i periodi di malattia, come specifica Orizzonte Scuola,rappresentano un diritto per il lavoratore della scuola a tempo indeterminato, a cui verrà conservato il posto fino ad un'assenza lunga 18 mesi.
Il periodo viene calcolato sommando le assenze attuali con quelle dei tre anni precedenti. Non è possibile ridurre le ferie ad un lavoratore solo perché è stato a lungo assente per malattia (CCNL 29/11/07). Che dire della retribuzione? Per i primo 9 mesi di assenza per malattia la retribuzione mensile spetta per intero, comprensiva di quella professionale e del compenso accessorio individuale.
Dal decimo al dodicesimo mese di assenza, spetta il 90% della retribuzione e per i successivi 6 mesi la riduzione prevede solo il 50% della retribuzione mensile. Dopo i 18 mesi il posto di lavoro è a rischio.
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