Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato quest'oggi, mercoledì 23 marzo, nuove FAQ (Frequently Asked Questions) riguardanti il prossimo concorso a cattedra: ricordiamo che il termine massimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 14 del prossimo 30 marzo.
Vi riportiamo qui sotto, alcuni dei chiarimenti che sono stati forniti dall'amministrazione centrale, ricordandovi che potrete trovare il dettaglio delle nuove FAQ (oltre alle precedenti pubblicate il 1° marzo scorso) alla pagina Web: istruzione.it/concorso_docenti/faq.shtml.
Ultime news concorso scuola, mercoledì 23 marzo 2016: pubblicate nuove FAQ del Miur
Alla domanda se sia valido il servizio continuativo prestato dal docente in scuole diverse, il Miur ha risposto che verrà considerato valido il servizio con completamento orario in altra Scuola; inoltre, verrà ritenuto valido il servizio svolto con contratto sino all'avente diritto, nel caso in cui quest'ultimo si sia trasformato in altro contratto con termine al 30 giugno o al 31 agosto, a patto che non vi sia stata interruzione tra i contratti e che il servizio sia stato svolto in maniera continuativa.
Inoltre, verranno considerate utili ai fini della valutazione del servizio, le assenze eventuali per congedo parentale o maternità, nonchè quella per malattia: in pratica, il Miur riterrà valido il servizio giuridico in costanza di contratto.
Valido servizio a tempo indeterminato prestato nelle scuole paritarie
Il Ministero dell'Istruzione, inoltre, ha specificato la validità del servizio prestato dall'insegnante, a tempo indeterminato, nelle scuole paritarie, sempre a condizione che questo sia stato svolto sullo stesso posto o classe di concorso.
Per ogni anno scolastico, inoltre, il candidato potrà inserire una sola scuola ed una sola classe di concorso, mentre in relazione alla definizione di 'servizio continuativo per centottanta giorni', il Miur valuterà come anno scolastico il servizio effettuato dal docente per un periodo continuativo di durata non inferiore a 180 giorni, nell'ambito di ciascun anno scolastico, secondo quanto indicato dal comma 114 della legge 107 e dalla tabella valutazione titoli allegata al Decreto Ministeriale 94/2016.