Il MIUR ha rilasciato delle FAQ sul Concorso insegnanti relative a molti punti di interesse per i candidati. I chiarimenti riguardano in particolar modo il servizio e i titoli per il concorso 2016 per il quale, lo ricordiamo, tale documentazione va inviata insieme alla domanda entro il prossimo 30 marzo 2016.

Anzitutto le FAQ chiariscono che per servizio continuativo della durata di 180 giorni si intende il servizio prestato a tempo determinato, per ciascun anno scolastico, per un periodo continuativo di 180 giorni o più; per quanto riguarda le assenze, possono essere conteggiate le giornate di malattia, congedo per maternità e simili, tutte quelle che rientrano nel servizio giuridico in costanza di contratto.

Se si è prestato servizio in differenti sedi scolastiche è parimenti considerato valido quello continuativo eseguito con completamento orario in un'altra scuola. È ammesso anche il servizio continuativo in caso di cambio di contratto, a patto che non vi siano stop, ovvero che il servizio è per l'appunto rimasto continuativo.

Rientra inoltre nel servizio considerato valido quello prestato a tempo indeterminato nelle paritarie, a patto che si tratti di insegnamenti sulla stessa CdC per la quale si richiede la valutazione per il concorso.

Per quanto riguarda le pubblicazioni, il MIUR chiarisce che in tale campo va indicato il titolo del volume/rivista su cui si è pubblicato l'articolo nonché il titolo dello stesso.

Nel caso di volumi si andrà a specificare il capitolo curato dal candidato e nel campo autore/coautore si può precisarequale ruolo si è avuto nella realizzazione del volume stesso.

Nelle FAQ per le iscrizioni al concorso per insegnanti del 2016 il Ministero dell'Istruzione italiano ha inoltre chiarito che, per quanto riguarda la considerazione delle abilitazioni su altre CdC nello stesso ambito di quella per la quale ci si presenta al concorso, la tabella prevede anche la valutazione di abilitazioni su CdC ricomprese nell'ambito disciplinare verticale.

Attenzione inoltre al chiarimento del MIUR sul servizio di posti di sostegno: questo non è valutabile per le procedure finalizzate alle assunzioni su posti comuni.