Anche gli statali, idocenti ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della Scuola potranno usufruire del congedo parentale ad ore, oltre alla fruizione di quello giornaliero. Lo ha stabilito l'Inps con la circolare numero 40 di fine febbraio dando attuazione al comma 1, lettera b) del D.lgs. 80 del 15/06/2015 specificando che ciascun genitore, impiegato nel pubblico impiego o nella scuola, può utilizzare il congedo parentale ad ore, anche in mancanza di una disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionale del settore di riferimentoo di una circolare specifica del ministero dell'Istruzione per il comparto istruzione.

I dipendenti pubblici che possono usufruire del congedo parentale sono quelli individuati dal comma 2 dell'articolo 1 del Decreto legislativo numero 165 del 2001, più i lavoratori degli enti pubblici o degli organismi che sono tenuti adiscrivere i propri dipendenti alle casse oppure ai fondi di gestione.

Congedo a ore, chi può usufruirne ecome

La circolare numero 40 dell'Inps, più dettagliatamente, stabilisce che il papà e la mamma di ciascun figlio, possono richiedere il congedo parentale ad ore nei primi 12 anni di età. Occorrerà, però, distinguere le modalità di fruizione della lavoratrice dal lavoratore. La mamma, infatti, potrà chiedere il congedo parentale ad ore a partire dal termine del congedo di maternità, ovvero dopo che siano trascorsi 3 mesi dal parto, per un periodo di tempo che potrà essere sia continuativo che frazionato.

Il papà, invece, potrà chiedere il congedo già dalla nascita del bambino, anche lui in maniera continuativa o frazionata, per una durata totale che non potrà superare i sei mesi a meno che non usufruisca del beneficioper almeno3mesi, caso per il quale la durata totale potrà arrivare a 7 mesi. È importante rilevare che se il genitore è uno solo, il congedo potrà arrivare anche a dieci mesi, mentre non è necessario che entrambi i genitori debbano avere diritto al congedo che potrà essere chiesto anche solo da uno dei due.

Retribuzione del congedo parentale: ecco le percentuali

Fino al compimento dei 6 anni di età del bambino, al dipendente pubblico che fruisca del congedo massimo fissato in 6 mesi complessivi considerando i due genitori, spetterà la retribuzione del100 per cento per il primo mese e del 30% per i restanti 5 mesi. I periodi goduti oltre i 6 mesi o tra i 6 e gli 8 anni del figlio, verranno retribuiti al 30% purché il reddito di ciascun genitore sia al di sotto di due volte e mezzo il trattamento minimo stabilito dall'Inps che, per il 2016, è pari a 1.254,73 euro. Tra gli 8 ed i 12 anni del figlio non si avrà, invece, diritto ad alcun indennizzo.