La Cassazione è intervenuta con la sentenza numero 5072 del 15 marzo scorso per stabilire l'indennizzo massimo che spetta ai precari della Pubblica Amministrazione che lavorino con contratti a tempo determinato. Il ricorso è stato presentato da dipendenti assunti con contratti a termine nell'ambito sanitario, ma la sentenza costituisce un precedente applicabile anche agli altri comparti della Pubblica amministrazione e, dunque, anche ai docenti precari che abbiano prestato servizio di supplenza per oltre 36 mesi.Il risarcimento massimo stabilito nella sentenza di una settimana fa rientra tra un minimo di due volte e mezzo ed un massimo di dodici mensilità calcolate sull'ultima retribuzione percepita.

Cassazione 15 marzo 2016: risarcimento danno anche per i docenti precari?

Potrà applicarsi la sentenza della Cassazione anche ai supplenti che abbiano lavorato con contratto a tempo determinato per almeno tre anni? La risposta potrebbe essere positiva, fa sapere il quotidiano economico Il Sole 24 Ore, e potrebbe anche influenzare la sentenza che verrà emessa dalla Corte Costituzionale sul comparto scolastico la cui prossima udienza è fissata per il 17 maggio 2016. In particolare, la Consulta non dovrà pronunciarsi sulla possibilità che chi abbia lavorato con contratto a tempo determinato debba vedersi proposto quello a tempo indeterminato (divietoprevisto dall'articolo 36 del decreto legislativo numero 165 del 2001), ma il contenzioso sul quale dovrà esprimersi riguardo ai docenti sarà quello riguardante il danno subito dai supplenti concernente lalegittimità di reiterare i contratti a termine ed, eventualmente, procedente a quantificare il danno subito.

Docenti supplenti oltre 36 mesi, 12 mensilità di risarcimento del danno?

La probabilità che si arrivi alla sentenza che stabilisca l'indennizzo massimo fissato a dodici mesi di retribuzioni mensili ai docenti con almeno 36 mesi di servizio da supplenti potrebbe rappresentare la soluzione più probabile ed anche la meno onerosa per la Pubblica amministrazione.

Già la Corte d'Appello di Genova, su un ricorso presentato da supplenti della Scuola, si pronunciò, infatti, con le sentenze del 14/12/2006 e del 5/04/2007, seguite dalla più recente sentenza del Tribunale di Chieti numero 726 del 2014, che avevano fissato in 20mensilità la misura massima del risarcimento a favore dei supplenti.