L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è alla ricerca di avvocati del libero foro in possesso di determinati requisiti cui affidare il proprio patrocinio, per tutte quelle controversie dove non può essere rappresentata dall'avvocatura dello Stato. In particolare, nei giudizi di cui alla legge n. 287/1990, art. 21-bis, ovvero quelli che hanno oggetto atti amministrativi generali, regolamenti, i provvedimenti di qualsiasi PA che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. In tali casi infatti se la PA non si conforma nei 60 giorni successivi alla comunicazione del parere che rilascia l’AGCM, l’Autorità presenta il ricorso.
Ed e proprio in tale momento che entrano in gioco tutti gli avvocati che verranno ritenuti idonei dall’AGCM. Possono presentare domanda d’iscrizione nell’elenco gli avvocati del libero foro che:
- sono iscritti all’albo professionale da minimo 8 (otto) anni
- hanno abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
- hanno una comprovata specializzazione nei settori del diritto amministrativo, diritto comunitario, diritto costituzionale, e diritto antitrust nazionale e comunitario;
- sono in possesso di una assicurazione professionale;
- non hanno condanne penali;
- non hanno conflitti di interessi e/o cause di incompatibilità ad esercitare il patrocinio legale nell’interesse dell’Autorità;
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Quali sono i termini per presentare la domanda e le modalità?
Il termine per presentare la domande d’iscrizione scade il 31 maggio e la stessa può essere presentata mediante PEC da inviare all’indirizzo: protocollo.agcm@pec.agcm.it. La domanda deve contenere i dati anagrafici e la copia di un documento di identità in corso di validità; il curriculum vitae professionale e 2 preventivi di spesa riferiti alla trattazione di controversie sia di elevata complessità sia di minore complessità. Dopo il 31 maggio l’Autorità procede a formare l’elenco in ordine alfabetico, includendovi coloro che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti. La liquidazione del compenso avverrà al termine dello svolgimento della prestazione professionale, tenendo conto dell’esito del contenzioso.
L’avvocato incaricato deve dunque svolgere la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con la Direzione Affari Giuridici. E’ infatti a quest’ultima che va comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze. Ulteriori dettagli sono visualizzabili su www.agcm.it/stampa/news/8209-avviso-pubblico-per-la-formazione-dell-elenco-di-avvocati-del-libero-foro.html. Per altre informazioni sul tema potete premere il tasto segui.