A oggi 10 maggio 2016 manca solo un mese al termine della Scuola e sono in tanti i docenti che per le prime volte si avvicinano al mondo della scuola a chiedersi quando è possibile usufruire delle ferie o meglio, se a un docente a tempo determinato spettano o meno dei giorni di ferie. In relazione all'art. 1 comma 54 L.24/12/2012, n. 228, o meglio conosciuta come la Legge di stabilità 2013, il personale della scuola di ruolo, con contratto annuale fino al 31 agosto hanno lo stesso diritto di fruire delle ferie. I docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche, ovvero al 30 giugno, o supplenti brevi (tempo inferiore di servizio) non hanno obbligo di fruire di ferie.
Ciò non significa che non ne hanno diritto, ma che possono scegliere di monetizzarle in relazione aigiorni di ferie spettanti detratti da quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo del contratto firmato. Vediamo dunque i dettagli e la formula con la quale calcolare il numero di giorni di ferie spettanti.
Formula per calcolare le ferie
Ai sensi dell'art. 19/2 del CCNL del 2007 i giorni di ferie del personale docente assunto con contratto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Ciò dunque significa che anche il supplente con contratto fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno ha diritto alle ferie. Il docente può scegliere di 'farsele pagare', per cui sarà possibile trovare l'importo spettante nel proprio stipendio.
Se desiderate calcolare quanti giorni di ferie vi spettano in relazione al servizio prestato, utilizzate la seguenteformula:
360 : 30 = n° giorni servizio : x (30 per n°giorni servizio diviso 360).
La formula per calcolare i giorni di ferie può essere utilizzata indipendentemente dal numero di ore di servizio, su cattedra completa o su spezzone orario (18 h o 9h per es.) , in quanto le ferie sono conteggiate in relazione al totale dei giorni inclusi nel contratto.
Da questo computo sonoesclusi le giornate di servizio che per loro natura non ammettono retribuzione come permessi o aspettativa. Come anticipato, il supplente fino al 30 giugno può monetizzare le ferie.
Quando è possibile richiedere le ferie su supplenze al 30/06
La situazione dei supplenti fino al 30 giugno è differente da quella dei supplenti fino al 31 agosto o di ruolo, motivo per cui non possono richiedere le ferie 'quando vogliono', anche se in realtà nessun dipendente della scuola.
È infatti possibile richiedere le ferie:
- dal 01/09 al primo giorno di lezione per ilcalendario regionale;
- giorni di sospensione delle lezioni per Pasqua e Natale;
- sospensione lezioni per seggi elettorali e concorsi;
- dall'ultimo giorno di lezione di giugno al 30.
- dal 01/07 al 31/08 solo personale di ruolo o contratto annuale al 31/08.
Durante tutto il resto dell'anno scolastico, non è possibile fruire delle ferie spettanti come calcolato con la formula sopra, ma è consentita la fruizione di 6 giorni complessivi di ferie che non sono però retribuiti. Nel caso di impossibilità di prestare servizio, le possibilità sono richiesta di giorni di malattia, o permessi retribuiti, anche orari, che devono essere richiesti con anticipo e anche recuperati nelle ore di disponibilità e non impegnanti con il servizio orario ordinario.
Si ricorda inoltre che è illegittimo collocare il docente in ferie d'ufficio. Se desiderate restare aggiornati sui bandi di concorso nel mondo della scuola, cliccate su 'Segui' in alto alla vostra sinistra e/o votate la news cliccando su una delle 5 stelle in alto alla vostra destra.