Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 19 del 20 maggio ha fatto una serie di riflessioni sull'apprendistato professionalizzante senza limiti di età. Molti infatti sono i vantaggi per il datore di lavoro innanzitutto perché il costo del personale è deducibile dalla base d’imposta IRAP. Inoltre sotto il profilo contributivo i vantaggi sono superiori rispetto all'esonero contributivo biennale.
Quali sono nello specifico i vantaggi per i datori di lavoro?
Il datore di lavoro ha la convenienza ad assumere un lavoratore con l’apprendistato perché l'assunzione avviene per una riqualificazione o anche solo per una qualificazione professionale, ed è strettamente collegata alla titolarità di un trattamento di disoccupazione.
Sotto l'aspetto della contribuzione, sulla quota a carico del datore per le imprese con un organico superiore alle 9 unità, tale contribuzione è uguale al 10%, mentre per le aziende che occupano un numero inferiore di dipendenti è uguale a zero. Il vantaggio dal punto di vista salariale comporta invece la possibilità di un sotto inquadramento durante il periodo formativo. I datori di lavoro con un organico di 15 dipendenti, dal 1° gennaio dovranno inoltre assumere, un disabile, non potendo più beneficiare della norma che posticipa tale l'obbligo al momento di una nuova assunzione. Il piccolo imprenditore con 15 dipendenti, se invece assume un apprendista anche sopra i 29 anni, può beneficiare del rinvio per tutta la "fase formativa”.
Sia il datore sia l’apprendista inoltre possono recedere dal rapporto prima che scada il periodo formativo facendo si’ che il preavviso previsto nel termine e nei modi stabiliti dalla legge sia sostituito dalla relativa indennità contrattuale. Viene esclusa dunque qualunque azione risarcitoria legata al mancato rispetto del periodo formativo.
Infine a ai lavoratori assunti, senza limite di età, con contratto di apprendistato non si applicano i benefici di natura contributiva per 12 mesi, che seguono il "consolidamento" del rapporto al termine del periodo formativo
Esonero contributivo (bonus disoccupati) per chi ne ha già usufruito
E sempre il Ministero del lavoro con una recente circolare ha chiarito che l’esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori disoccupati, può essere fruito più volte, per uno stesso lavoratore, ma da altri datori di lavoro.Quindi lavoratore può beneficiare anche più volte dell’esonero contributivo sempre che :
- la nuova assunzione sia a tempo indeterminato
- il dipendente prima della nuova assunzione deve essere rimasto privo di occupazione per almeno 6 mesi,
- il datore di lavoro che lo assume non deve aver già fruito del bonus sempre per lo stesso lavoratore;
Proprio per evitare che i bonus (ma anche quelli relativi al 2016) siano utilizzati illegittimamente sono state previste delle ispezioni dall’Inps.
Il datore di lavoro, che riceve gli ispettori dovrà dimostrare la presenza delle condizioni per fruire del bonus. Nel caso in cui il datore di lavoro ha fruito di uno sgravio contributivo in modo inappropriato questo deve restituire tutti gli importi illegittimamente percepiti (anche se non si tratta di un’erogazione) maggiorati degli oneri accessori. Esso inoltre non potrà più beneficiare del Bonus disoccupati. Per restare aggiornati su tali argomenti potete premere il bottone segui accanto al nome dell'autore.