La disciplina dei passaggi di ruolo degli insegnati è contenuta nel DP.R. n. 417/1974, all'art. 77 che si riferisce altrasferimento ad un ruolo di scuole di grado superiore a favore dei docenti in possesso di anzianità di servizio effettivo non inferiore a 5 anni. Il successivo articolo 83 della legge .n. 312/1980 dispone, invece, che in caso di passaggio ad altro ruolo il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, attraverso una ricostruzione di carriera. Sul punto un’autorevole sentenza a Sezione Unite la n.

9144 del 6 maggio ha risolto il contrasto giurisprudenziale presente sulla questione.

Docente di scuola materna trasferita in una scuola secondaria

Il caso da cui trae origine la sentenza riguarda un professoressa, che dal 1992 al 2002 era stata docente di ruolo della Scuola materna, per poi passare alla scuola secondaria nel 2002 -2003. Quest’ultima ha dunque citato in giudizio il MIUR e l’istituto tecnico commerciale che avevano provveduto alla ricostruzione di carriera ai fini dell'anzianità di servizio, con il meccanismo della temporizzazione, non riconoscendole integralmente il periodo di lavoro svolto presso la scuola materna. L’insegnate chiese pertanto la condanna del MIUR e dell'Istituto al pagamento delle relative differenze retributive.

Il Tribunale le ha dato ragione, ma dopo l’appello proposto dal MIUR il giudice di 2^ grado ha ribaltato la sentenza di 1^ grado.

L’insegnante ha deciso così di fare ricorso in Cassazione, dove la Sezione lavoro ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite della Suprema Corte. Le Sezioni Unite hanno quindi sciolto il nodo gordiano legato al questione se l’insegnante avesse diritto al riconoscimento dell’anzianità contributiva maturata nella scuola materna con il meccanismo della temporizzazione oppure avesse diritto al riconoscimento integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato nella stessa.

Gli Ermellini hanno quindi ripercorso tutta la disciplina legislativa sui passaggi di ruolo succedutasi nel tempo per evidenziare che in ultimo l'articolo 57 Ln 312/80 ha dilatato la previsione originaria statuendo che i passaggi di ruolo possono essere disposti anche nei ruoli superiori per gli insegnanti di scuola materna.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

Per i giudici della Corte di Cassazione tale norma ha ampliato quindi la previsione generale. Ne discende quindi che la regola base secondo cui al momento della ricostruzione di carriera il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo deve essere applicata anche alle tipologie di passaggio a ruoli superiori non contemplate nel testo originario della norma. Infine, i giudici di legittimità nell’accogliere il ricorso dell’insegnante hanno enunciato il seguente principio di diritto: l'insegnante ha sempre diritto al totale riconoscimento dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna al momento del passaggio alla scuola secondaria. Per altre informazioni di diritto potete premere il tasto segui accanto al mio nome.