Mercoledì scorso è stato firmato il contratto integrativo riguardante la mobilità annuale 2016/2017: una delle novità, senza dubbio, più interessanti è quella che riguarda lo scambio di posto che, oltre a quello già concesso tra coniugi, potrà essere chiesto anche da quei docenti che hanno chiesto l'assegnazione provvisoria interprovinciale e che non sono riusciti ad ottenerla: resta scontato il fatto che lo scambio di posto potrà concretizzarsi solo a condizione che si posseggano pari requisiti di classe di concorso e medesima tipologia di posto.

Ultime news scuola, sabato 18 giugno 2016: novità scambio di posto nel nuovo CCNI mobilità

La novità è contenuta al comma 13 dell'articolo 7 del nuovo contratto di mobilità annuale dove, riferendosi al carattere di straordinarietà delle operazioni di mobilità 2016/7, verrà concesso lo scambio tra due docenti in possesso della medesima abilitazione, anche fra province diverse, qualora nessuno dei due abbia ottenuto l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Sarà cura del Miur indicare agli uffici scolastici la procedura da adottare al fine di assicurare omogeneità e trasparenza nello svolgimento delle operazioni.

Scambio di posto tra due docenti per il solo anno scolastico 2016/7: ecco un esempio

In pratica, cosa potrà succedere? Supponiamo che un insegnante della provincia di Catania su A26ottenga la titolarità in un ambito dell'Emilia Romagna ma non riesca ad ottenere l'assegnazione provvisoria sulla propria provincia di residenza: il sopraindicato docente potrà chiedere lo scambio di posto (ripetiamolo, solamente per il prossimo anno scolastico 2016/2017) con un collega che insegna la stessa disciplina e occupante la stessa tipologia di posto (e medesima cdc) che, al contrario, vuole essere inserito nell'ambito dell'Emilia Romagna.Lo scambio di posto riuscirebbe ad accontentare le esigenze familiari di entrambi gli insegnanti e, almeno per un anno, si potrebbero rimandare gli effetti nefasti dei trasferimenti su ambiti su tutto il territorio nazionale.