Torniamo a parlare della Corte Costituzionale dopo la recente sentenza riguardante il tema degli adeguamenti istat per le pensioni, concentrandoci questa volta su di una sentenza inerenteil comparto scolastico. La nuova nota in arrivo dai costituzionalisti pone in evidenza l'illegittimità della legge che prevede di disciplinare le supplenze del personale docente, amministrativo e tecnico ausiliario della Scuola", laddove quest'ultima prevede "il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti".

Alla base della decisione il fatto che non vi siano delle obiettive ragioni di base a giustificare questa forma di automatismo. Si tratta comunque di una posizione destinata a non produrre risvolti eclatanti, perchédi fatto il merito della sentenza trova già applicazione sul piano pratico, viste le modifiche introdotte di recente con la cosiddetta riforma della Buona Scuola. Scopriamo insieme perché e di cosa si tratta.

Buona scuola: la Corte Costituzionale promuove la riforma

Stante le premesse appena descritte, bisogna richiamare prima di tutto il pronunciamento della Corte di Giustizia UE in merito ad un interpello proprio sul tema del rinnovo dei contratti a tempo determinato. Sulla base della sentenza comunitaria, la Consulta ha poi optato per la cancellazione dell'illecito, proprio in virtù dei provvedimenti inseriti all'interno dell'ultima riforma della scuola.

Nella pratica, a controbilanciare la situazione vi sarebbero stati i risarcimenti offerti ai supplenti attraverso l'assunzione, oltre al corrispettivo versato in denaro a favore del personale amministrativo. Il senso della sentenza è quindi quello di condanna in merito all'eccesso di supplenze, anche se la questione appare ora definitivamente superata (motivo per il quale non si rendono necessari ulteriori provvedimenti).

La legge 107 sarebbe quindi stata ritenuta come sufficiente al fine di riparare alla situazione di inadeguatezza contrattualeverificatasi negli ultimi anni, sebbene sarebbero tutt'ora escluse dall'azione legislativa numerose categorie di precari che si trovano comunque ad operare nel settore, come ad esempio il personale ATA, le maestre d'asilo o gli insegnanti abilitati Tfa e Pas.

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