Con la sentenza n. 1073/2016, il Tar di Firenze ha affermato che un eventuale errore di tipo tecnico-informatico del sito web ‘Istanze on line’ (Polis) non può pregiudicare l’ammissione alle prove concorsuali degli aspiranti candidati docenti.
Sarebbe illegittima l’esclusione dei candidati da parte dell’amministrazione scolastica; qust'ultima infatti, in caso di errore di questo tipo, ha l'obbligo diprocedere in autotutela alla correzione dell’errore materiale o informatico. E questo perché, il sistema di informatizzazione della pubblica amministrazione ha l’obiettivo di semplificare ed agevolare l’accesso dei cittadini ai pubblici servizi, in particolar modo quando si tratta di tutelare un diritto fondamentale come il ‘lavoro’.
Breve disamina: il caso e le motivazioni
Il caso prende avvio da un’insegnante che aveva presentato domanda mediante il sistema informatico Polis per la partecipazione al concorso relativo al reclutamento del personale docente della Scuola primaria e di II grado indetto con il Decreto n. 106/2016 (Miur). L’insegnante aveva inizialmente compilato la domanda ricevendo anche il relativo riscontro informatico; successivamente aveva effettuato l’accesso per integrazioni e, al termine, l’originaria domanda veniva annullata dal sistema informatico. Tuttavia, l’annullamento della domanda veniva inviato non all’indirizzo e-mail indicato dall’insegnante, bensì ad altro indirizzo, rimanendo l’aspirante candidata ignara dell’accaduto.
Da qui scaturisce la mancata ammissione della ricorrente alle prove concorsuali ed il conseguente ricorso della stessa al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze dinanzi al quale l’amministrazione scolastica si difendeva sostenendo di non aver avuto alcun potere valutativo in ordine alla procedura telematica.
Il tribunale non ha dubbi
Ad ogni modo, per il tribunale non vi sono dubbi sulla illegittimità dell’esclusione della ricorrente-insegnante al concorso, proprio a causa della mancata chiarezza e razionalità del sistema informato utilizzato, il quale non può ostacolare i candidati all’accesso ad un concorso pubblico. I giudici ribadiscono inoltre, che le procedure concorsuali, sebbene gestite telematicamente, devono rispettare i requisiti di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza e semplificazione di cui all’art.
12 della legge n. 241/1990 che stabilisce i principi generali dell’azione amministrativa.
Il Tar ha, pertanto, accolto il ricorso dell’insegnante, ritenendo contraria la sua esclusione al concorso per il mancato funzionamento del sistema informatico.