Tempo di concorso e di svolgimento di prove pratiche quello attuale, accompagnato dalle numerose contestazioni da parte dei docenti esclusi dalla partecipazione alle successive prove orali. In Abruzzo sono state impugnate le graduatorie di merito per la classe di concorso A050, dopo cheipartecipanti avevano fatto istanza di accesso agli atti per verificare i criteri di formazione delle commissioni giudicatrici, ottenendo la sospensione della validità delle relative graduatorie dal Tribunale abruzzese. Questo fatto ha provocato una reazione a catena per la quale sorge adesso l'esigenza di fare chiarezza su cosa può essere oggetto di contestazione per cui richiedere istanza di accesso agli atti.
Si può vedere l'elaborato del candidato ammesso
Può succedere che chi è stato escluso dal concorso dopo la correzione della prova scitta voglia vedere di fare un confronto tra il suo elaborato e quello di un collega che ha superato la prima selezione. Domandare è legittimo; rispondere è ancor più doveroso e il portale Orizzonte Scuola scrive al riguardo che è possibile vedere anche le prove degli altri candidati, purchè le motivazioni siano ben documentate nell'istanza di accesso agli atti da produrre allo scopo. Se gli interessati sono stati bocciati al concorso mavogliono ricorrere per ottenere un decreto cautelare che li riammetta, tenendo da parte le due soluzioni possibili della ripetizione delle correzioni e/o della sospensione delle graduatorie per rifare il concorso, essi hanno sicuramente la possibilità di far rivedere la propria posizione, come del resto è successo nel caso abruzzese.
L'orientamento della giurisprudenza
A rinforzare questa possibilità interviene una serie di decisioni dei tribunali amministrativi. Ad esempio c'è quella del Cds che dice come un concorso pubblico costituisca una procedura tra la Pubblica Amministrazione e tutti i candidati esaminati, instaurando tra tutti, ammessi ed esclusi, un rapporto dal quale ne può discendere la necessità di un raffronto.
Questo implica la possibilità di accedere anche alle prove degli altri candidati. I casi documentati sono quelli del Tar Lazio del 2008, Tar Campania 2005, Cds del 1995 e del 1997. Al riguardo si era espressa anche una Adunanza Plenaria dello scorso 4 febbraio 1997, concedendo questa possibilità nei limiti della riservatezza ( numero limitato di prove da vedere ) e nell'interesse a tutela del proprio diritto.