Si tratta di una vera e propria “ultima spiaggia” per chi, a seguito della pubblicazione dei trasferimenti connessi alla mobilità straordinaria 2016, spera ancora di rientrare in una sede scolastica non troppo lontana dal proprio luogo di residenza. Stiamo parlando dell’assegnazione temporanea che consente, secondo una giurisprudenza ormai affermata, un trasferimento in una sede più vicina possibile per i docenti con figli di età inferiore ai tre anni in aggiunta alla più nota assegnazione provvisoria.
Assegnazione provvisoria e assegnazione temporanea
Si tratta di una possibilità in più che non si sostituisce all’assegnazione provvisoria disciplinata dal vigente Contratto Collettivo ma che ha dei precedenti giurisprudenziali già affermati in numerose sentenze e che, da ultimo, si ritrova confermata proprio di recente dal tribunale di Torino. Sono decine le ordinanze, molte delle quali collegiali, che hanno ormai definitivamente sancito per gli insegnanti con figli in età inferiore ai tre anni il diritto a usufruire della cosiddetta “assegnazione temporanea” presso una sede situata nella medesima provincia o regione in cui l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa per un massimo di tre anni, ferme restando la presenza e disponibilità di posti vacanti nella stessa posizione.
Entro quando fare domanda
Alla luce di ciò sono tantissimi i docenti che, vittime di un’assegnazione non soddisfacente stanno pensando di richiedere l’assegnazione provvisoria e/o temporanea (in quanto nulla vieta la cumulabilità delle domande) per rimanere nella stessa provincia o regione di provenienza. Le tempistiche in cui inoltrare richiesta sono le seguenti:
- infanzia e primaria 28 luglio – 12 agosto
- secondaria I e II grado 18 – 28 agosto
- Personale educativo e docenti di religione cattolica 25 luglio – 5 agosto
- Personale ATA entro il 20 agosto
A differenza della mobilità, l’assegnazione provvisoria avverrà su Scuola: l’istituto assegnato risulterà una sede provvisoria limitatamente all’anno scolastico 2016/2017 mentre la sede della titolarità (o dell’incarico triennale) rimarrà invariata.