Il caos supplenze che si è verificato in questo tormentato avvio di anno scolastico impone chiarimenti per quanto riguarda il completamento dell'orario da parte del docente che accetta di prestare servizio su uno spezzone di cattedra. A questo proposito, il sito specializzato Orizzonte Scuola ha risposto ad alcuni quesiti che vengono posti in merito.

Premesso che la normativa di riferimento è quella contenuta nel DM 131/2007 (articolo 4) e all'articolo 40 del CCNL del 28 novembre 2007 (comma 7), viene subito precisato che l'insegnante ha diritto ad ottenere l'orario completo anche attraverso frazionamento delle cattedre.

Supplenze, normativa da seguire per il completamento d'orario

Per quanto riguarda l'orario settimanale, il docente che sta prestando servizio come supplente con un orario settimanale non intero, può ottenere il completamento d'orario sino a venticinque ore (nel caso della scuola dell'infanzia), sino a ventiquattro ore (nel caso di scuola primaria) e diciotto ore, per la scuola secondaria di primo e secondo grado. E' possibile ottenere il completamento d'orario con supplenza assegnata dalle Graduatorie di Istituto e dalle Graduatorie ad Esaurimento, sino al limite dell'orario settimanale (esempio, dodici ore da GaE e sei da GI), mentre non è possibile ottenere il completamento d'orario tra scuole di grado diverso: questo perchè gli insegnamenti devono appartenere alla medesima tipologia.

Pertanto, non è possibile ottenere, ad esempio, il completamento d'orario tra scuola superiore di primo e secondo grado e scuola dell'infanzia e primaria.

Completamento d'orario per il docente che accetta supplenza su spezzone

E' consentito soltanto il completamento tra ore nelle scuole di primo grado e di secondo grado sino ad un massimo di diciotto ore, questo perchè la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento risulta omogenea.Non è possibile ottenere il completamento d'orario tra due province, mentre è consentito tra materia e sostegno, a condizione che sia svolto nello stesso ordine di scuola: se si tratta di gradi diversi, è consentito solo tra scuole superiori di primo e secondo grado.Infine, c'è un limite massimo di scuole o di comuni: questo è fissato in tre sedi scolastiche e due comuni, e in ogni caso, occorre sempre tenere presente il criterio della facile raggiungibilità.

Pur non essendoci più il limite dei 30 chilometri, la facile raggiungibilità si riferisce all'adeguatezza della rete stradale esistente e alla possibilità di poter usufruire di adeguati mezzi di trasporto per poter raggiungere la sede. In talune circostanze, però, sono state concesse delle deroghe ed ecco perchè è opportuno che il docente faccia, comunque, riferimento al proprio ambito territoriale.