Quando i docenti e gli educatori della Scuola si assentano, si provvede alla loro sostituzione tramite la chiamata dei supplenti dalle graduatorie di Istituto, che ottengono un contratto a tempo determinato. In base all'ordine e al grado di scuola, ci sono regole diverse per la definizione del momento della convocazione. Chiariamo alcuni aspetti grazie alla scheda creata dalla FLC CGIL che riporta le indicazioni del Miur in proposito.
Supplenze scuola 2016/17 personale educativo e docenti
Le assenze del personale educativo vengono coperte e date in supplenza fin dal primo giorno, indipendentemente dalla durata dell'assenza.
Per quanto riguarda le assenze dei docenti, invece, il discorso è diverso. Con la legge di Stabilità 2015 è stato stabilito che non è possibile chiamare il supplente nel primo giorno di assenza del docente di ruolo. Tale limite però è vincolato dalla garanzia dell'offerta formativa, ovvero se non è possibile garantire il pieno rispetto dell’offerta formativa, il limite decade ed è possibile conferire la supplenza anche a partire dal primo giorno.
Sostituzione docenti di potenziamento
Lo scorso anno è stato introdotto nella scuola la figura del docente di potenziamento. La legge 107/15 stabilisce che chi fa parte dell'organico potenziato può essere assegnato sia ad attività di potenziamento che ad attività curricolare.
Cosa succede quando si assenta un potenziatore? Può essere chiamato il supplente? A rispondere a questa domanda ci ha pensato la nota Miur numero 11729/16 (e pure la circolare annuale sulle supplenze), in cui viene precisato che il docente appartenente all'organico potenziato può essere sostituito dal supplente solo in alcuni casi e solo per assenze superiori ai dieci giorni.
La sostituzione avviene solo ed esclusivamente per ore non dedicate al potenziamento, ovvero per ore dedicate ad attività quali sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti, attività curricolare e attività previste nel PTOF che non è possibile derogare. Allo stesso tempo, i docenti con ore assegnate al potenziamento che non hanno attività già programmate, possono fungere da supplenti dei colleghi per assenze inferiori a undici giorni. Resta aggiornato sulle notizie sul mondo della scuola, cliccando il tasto Segui in alto.